Nelle dichiarazioni dei redditi relative all'anno di imposta 2020 è possibile beneficiare della detrazione forfettaria per gli alloggi locati con contratti in regime convenzionale. Entriamo nel merito, in base anche alle indicazioni fornite dall'Agenzia delle Entrate.
Detrazione forfettaria locazioni convenzionali 2021
Ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati a norma dell’art. 2, comma 3, e dell’art. 4, commi 2 e 3, della l. n. 431 del 1998 (c.d. contratti convenzionali), spetta una detrazione stabilita in misura forfetaria, rapportata al numero dei giorni nei quali l’unità immobiliare è stata adibita ad abitazione principale, pari a:
- euro 495,80 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) non supera euro 15.493,71;
- euro 247,90 se il reddito complessivo (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) supera euro 15.493,71, ma non euro 30.987,41.
La detrazione è suddivisa in base ai cointestatari del contratto di locazione dell’abitazione principale.
Si ricorda che si tratta di contratti stipulati in base ad accordi locali tra organizzazioni della proprietà edilizia e organizzazioni dei conduttori, solitamente della durata di tre anni rinnovabili per altri due, nei quali si fa espresso riferimento a limiti di canoni compresi in parametri riferiti al tipo di immobile e all’ubicazione. La norma prevede che per i contratti di locazione a canone concordato “non assistiti”, l’attestazione rilasciata dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili firmatarie degli accordi territoriali, con la quale viene confermata la rispondenza del contenuto economico e normativo del contratto di locazione all’accordo territoriale, esplichi effetti anche ai fini del conseguimento delle agevolazioni fiscali. Per i contratti a canone concordato “non assistiti”, pertanto, l’acquisizione dell’attestazione costituisce elemento necessario ai fini del riconoscimento delle detrazioni. L’attestazione non risulta, invece, necessaria, ai medesimi fini, per i contratti di locazione stipulati prima dell’entrata in vigore del citato decreto 16 gennaio 2017 ovvero anche successivamente, laddove non risultino stipulati accordi territoriali dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni degli inquilini e dei proprietari di immobili che hanno recepito le previsioni dettate dal predetto decreto.
Attenzione va prestata al fatto che in nessun caso la detrazione spetta per i contratti di locazione intervenuti tra enti pubblici e contraenti privati.
Documentazione necessaria ai fini della dichiarazione dei redditi 2021
La documentazione da controllare e conservare ai fini della dichiarazione è la seguente:
- Detrazione per inquilini di immobili adibiti ad abitazione principale locati con contratti in regime convenzionale
- Contratto di locazione, registrato, stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 3, e art. 4, commi 2 e 3 della l. n. 431 del 1998
- Contratto di locazione sottoscritto con l’assistenza delle organizzazioni sindacali o asseverato se concluso sulla base di un accordo territoriale stipulato ai sensi del DM 16 gennaio 2017
- Dichiarazione del contribuente che il contratto non è assisto, né asseverato, in quanto concluso in assenza di un accordo territoriale stipulato ai sensi del DM 16 gennaio 2017
- Autocertificazione nella quale si attesti che l’immobile è utilizzato come abitazione principale