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REVERSE CHARGE: I CHIARIMENTI DELLE ENTRATE SU ERRATO ASSOLVIMENTO DELL'IVA

Reverse charge: i chiarimenti delle Entrate su errato assolvimento dell'IVA

Le Entrate forniscono chiarimenti sul funzionamento del reverse charge con fornitore tedesco ed errato assolvimento IVA ordinaria e obblighi di fatturazione elettronica.

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Con Risposta a interpello n 501 del 21 luglio 2021 le Entrate forniscono un chiarimento sul meccanismo del reverse charge.

In particolare, è stato chiarito che l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese da un cedente o prestatore "estero" (soggetto passivo IVA stabilito in stato estero), senza stabile organizzazione in Italia, è assolta dal cessionario o committente italiano (soggetto passivo IVA stabilito in Italia) mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile, "reverse charge". 

Tale obbligo vige anche se il cedente o prestatore estero è identificato ai fini IVA in Italia, mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di non residente del fornitore.
L'istante, operante nel commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento, accessori e calzature, riferisce che nell'allestimento del proprio negozio si è avvalsa delle prestazioni di società di diritto tedesco identificata in Italia ai sensi dell'articolo 35-ter del decreto del decreto IVA.

La società prestatrice ha emesso nei confronti dell'istante, con addebito dell'IVA ordinaria nella misura del 22%, tre fatture inviate in formato cartaceo, e regolarmente registrate dalla istante ai sensi dell'articolo 25 del decreto IVA ed integralmente pagate.

In sede di predisposizione della dichiarazione IVA per l'anno d'imposta 2020 l'istante ha avuto dubbi in merito agli obblighi di assolvimento dell'IVA ex articolo 17, secondo comma, del decreto IVA. 

In particolare, dai controlli è emerso l'errato esercizio della rivalsa da parte del prestatore, soggetto passivo stabilito in Germania e senza una stabile organizzazione in Italia che, peraltro ha emesso le fatture cartacee senza inviarle mediante il Sistema di Interscambio (SdI), stante l'assenza di un obbligo per i soggetti non stabiliti in Italia. 

Ciò premesso, l'istante chiede se, alla violazione sopra descritta, possa applicarsi quanto disposto dall'articolo 6, comma 9-bis.1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, che prevede unicamente l'applicazione della sanzione amministrativa di 250 euro, riducibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso, lasciando fermo per il committente il diritto alla detrazione dell'imposta erroneamente addebitata dal prestatore, né richiedendogli l'assolvimento dell'IVA. 

Le Entrate ricordano che l'articolo 17, secondo comma, del decreto IVA dispone che «Gli obblighi relativi alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato, compresi i soggetti indicati all'articolo 7-ter, comma 2, lettere b) e c), sono adempiuti dai cessionari o committenti. Tuttavia, nel caso di cessioni di beni o di prestazioni di servizi effettuate da un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, il cessionario o committente adempie gli obblighi di fatturazione di registrazione secondo le disposizioni degli articoli 46 e 47 del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427».

Il terzo comma dell'articolo 17 dispone, che «Nel caso in cui gli obblighi o i diritti derivanti dall'applicazione delle norme in materia di imposta sul valore aggiunto sono previsti a carico ovvero a favore di soggetti non residenti e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, i medesimi sono adempiuti od esercitati, nei modi ordinari, dagli stessi soggetti direttamente, se identificati ai sensi dell'articolo 35-ter, ovvero tramite un loro rappresentante residente nel territorio dello Stato nominato nelle forme previste dall'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 441. [...]». 

Ne consegue che l'IVA relativa alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi territorialmente rilevanti in Italia rese da un cedente o prestatore "estero" senza stabile organizzazione in Italia, è assolta dal cessionario o committente italiano mediante l'applicazione del meccanismo dell'inversione contabile cosiddetto reverse charge

L'agenzia ricorda appunto che tale obbligo ricorre anche se il cedente o prestatore "estero" è identificato ai fini IVA in Italia, mediante l'identificazione diretta o la nomina di un rappresentante fiscale, che non fanno venire meno la qualifica di "non residente" del fornitore.

Pertanto, nel caso di specie, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta relativa ai servizi resi dal prestatore - soggetto passivo IVA stabilito in Germania ed identificato in Italia - l'istante - soggetto passivo IVA stabilito in Italia - avrebbe dovuto considerare irrilevante la fattura emessa dal rappresentante fiscale con la partita IVA italiana attribuita al fornitore estero, e avrebbe dovuto richiedere a quest'ultimo l'emissione di una fattura con la sua partita IVA estera, da integrare ed annotare nei registri IVA delle vendite e degli acquisti, per assolvere l'IVA con il sistema dell'inversione contabile.

Le Entrate in relazione alle violazioni consistenti nell'erroneo assolvimento dell'imposta in via ordinaria in luogo del meccanismo dell'inversione contabile, ricordano che l'articolo 6, comma 9-bis.1, del d.lgs. n. 471 del 1997, dispone che, «... qualora, in presenza dei requisiti prescritti per l'applicazione dell'inversione contabile l'imposta relativa a una cessione di beni o a una prestazione di servizi sia stata erroneamente assolta dal cedente o prestatore, fermo restando il diritto del cessionario o committente alla detrazione il cessionario o il committente anzidetto non è tenuto all'assolvimento dell'imposta, ma è punito con la sanzione amministrativa compresa fra 250 euro e 10.000 euro>>.

Al pagamento della sanzione è solidalmente tenuto il cedente o prestatore. 

Quanto agli obblighi di fatturazione, con decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, è stato previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2019, l'obbligo di fatturazione elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI), per tutte le operazioni effettuate tra soggetti residenti e stabiliti in Italia. 

Pertanto l'istante, nell'erroneo convincimento di ricevere una prestazione da un soggetto stabilito, avrebbe dovuto accertarsi di ricevere una fattura tramite SdI, ovvero procedere alla regolarizzazione della stessa mediante emissione di un'autofattura tramite SdI. 

Però, spiega l'agenzia, si ritiene che alla violazione commessa si applichi comunque la disciplina sanzionatoria sopra descritta (ex articolo 6, comma 9-bis.1, del d.lgs. n. 471 del 1997) secondo cui, quando l'imposta è stata, seppur irregolarmente, assolta, in un'ottica di semplificazione, fa salvo il comportamento del cessionario/committente che non ha applicato il meccanismo dell'inversione contabile, cristallizzando gli esiti dell'errore. 

Pertanto, spiega l'agenzia, se l'imposta è stata effettivamente assolta (seppur irregolarmente) dal prestatore, il cessionario, fermo restando il diritto a detrazione, non ha l'onere di regolarizzare l'operazione, ma resta soggetto alla sanzione compresa tra 250 euro e 10.000, definibile mediante l'istituto del ravvedimento operoso di cui all'articolo 13 del d.lgs. n.472 del 1997. 

Tag: ADEMPIMENTI IVA ADEMPIMENTI IVA REVERSE CHARGE REVERSE CHARGE

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