E' disponibile online la guida operativa dall’Agenzia delle Entrate, che fornisce risposte ai quesiti sugli incentivi fiscali sisma bonus ed ecobonus nei territori colpiti da eventi sismici.
In particolare, sono stati forniti chiarimenti alle problematiche, di natura interpretativa e applicativa, legate alla fruizione dei contributi e delle agevolazioni fiscali disciplinate dall’articolo 119 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020). Tale previsione normativa è stata infatti interessata da successive integrazioni,
- quali l’incremento del 50% dell’importo massimo della spesa ammissibile al beneficio
- l’estensione dell’ambito di applicazione delle agevolazioni Sismabonus ed Ecobonus, nei termini della citata maggiorazione del 50%, a beneficio di tutti i territori colpiti da eventi sismici dopo il 2008.
- modifiche all'onere del preliminare accertamento della conformità urbanistico-edilizia degli immobili interessati dagli interventi di riqualificazione.
Ambito applicativo agevolazioni fiscali
Come chiarito nella guida, i commi 1-ter e 4-quater dell’articolo 119 del Decreto Rilancio (DL 34/2020) disciplinano la correlazione tra
- il contributo per la ricostruzione
- Superbonus spettante per interventi, rispettivamente, di efficienza energetica e antisismici,
stabilendo che il Superbonus spetta per l’importo eccedente il predetto contributo, ammettendo che la spesa eccedente il contributo possa essere assistita dal regime fiscale di cui all’articolo 119, nella misura ordinaria del 110%, in quanto si beneficia comunque del contributo per la ricostruzione.
Ad esempio:
- costo intervento 100.000 euro,
- contributo di 60.000 euro,
- spesa rimasta a carico del contribuente, pari a 40.000 euro
Su tale spesa può essere calcolata la detrazione del 110% pari a 44.000 euro.
Il comma 4-ter dell'articolo 119 in commento, invece, introduce una previsione che compensa la rinuncia al contributo per la ricostruzione qualora il contribuente manifesti la volontà di fruire delle agevolazioni fiscali in alternativa al contributo, vedendosi così riconoscere un incremento degli importi massimi detraibili nella misura del 50% in più, essendo, dunque, aumentato il limite di spesa e non l’aliquota di detrazione. Pertanto, qualora siano sostenute, su un edificio unifamiliare spese per interventi di efficienza energetica, quali la sostituzione di impianto di riscaldamento, e antisismici, ammessi sia al Superbonus che al contributo per la ricostruzione, il contribuente può scegliere di rinunciare al predetto contributo e di beneficiare di un limite di spesa maggiorato.
Nello specifico, il contribuente può calcolare il Superbonus su un limite di spesa pari a 45.000 euro (30.000 + 50%) per la sostituzione dell’impianto termico e di 144.000 euro (96.000 + 50%) per interventi antisismici. In alternativa, qualora il contribuente non intenda rinunciare al contributo, applica la detrazione pari al 110% sulla parte di spesa eccedente il predetto contributo, nei limiti previsti, rispettivamente, di 30.000 euro e di 96.000 euro.