Il decreto "Sostegni bis" è diventato Legge 23 luglio 2021, n. 106 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73) recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, e pubblicato in GU Serie Generale n.176 del 24-07-2021 - Suppl. Ordinario n. 25 in vigore dal 25 luglio 2021.
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Vediamo una sintesi delle principali novità
Sostegni bis e misure a sostegno alle imprese e all’economia
Si riconosce un contributo a fondo perduto "ulteriore" rispetto a quelli previsti dai provvedimenti precedenti a favore di tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data del 26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame). In ambito di fondo perduto si prevede l’obbligo per le imprese di presentazione di un’autodichiarazione attestante il rispetto di talune condizioni previste dalla della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 «Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19».
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Si prevede l'erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce limite massimo di spesa, alle imprese operanti nei settori del wedding, dell'intrattenimento, dell'organizzazione di feste e cerimonie e del settore dell'Hotellerie-Restaurant-Catering (HORECA).
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Viene incrementato di 60 milioni di euro, per il 2021, il Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore.
Si prevede una proroga al 31 luglio 2021 lo specifico credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d'azienda previsto per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator che hanno subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.
Durante l'esame presso la Camera dei deputati, si estende il credito, a determinate condizioni, anche alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello della data di entrata in vigore del decreto, nonché ai soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019.
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Si esenta dall’IMU dovuta nel 2021 gli immobili a uso abitativo, posseduti da persone fisiche e concessi in locazione, per cui sia stata emessa una convalida di sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, la cui esecuzione è sospesa fino al 30 giugno 2021.
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La medesima esenzione per il 2021 si applica nel caso in cui la convalida di sfratto sia stata emessa dopo il 28 febbraio 2020 e l’esecuzione sia sospesa fino al 30 settembre 2021 o fino al 31 dicembre 2021. Si prevede un corrispondente ristoro ai Comuni per le minori entrate derivanti dall’agevolazione.
Si prevede proroga al 15 settembre 2021, per i contribuenti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale-ISA, il temine di versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA, scadenti dal 30 giugno al 31 agosto 2021.
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Si prevedono una serie di misure rivolte al sostegno del settore turistico e delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte, tra le quali il rifinanziamento di 160 milioni di euro per l’anno 2021 del Fondo finalizzato a sostenere le agenzie di viaggio, i tour operator, le guide e gli accompagnatori turistici, le strutture ricettive e le imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane e suburbane.
Include inoltre i servizi offerti dalle agenzie di viaggi e dai tour operator tra quelli il cui pagamento è coperto dal tax credit vacanze.
Sostegni bis e cartelle di pagamento
Si posticipa dal 30 aprile al 31 agosto 2021 la conclusione del periodo di sospensione dei termini di versamento di somme derivanti da cartelle di pagamento e dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, nonché il termine finale della sospensione degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l'accertamento e la riscossione dei tributi degli enti locali. La norma prevede, inoltre, che fino al 31 agosto 2021 (rispetto al previgente 30 aprile) in sede di erogazione dei rimborsi fiscali non si applica la compensazione tra il credito d'imposta ed il debito iscritto a ruolo.
Sostegni bis e Cash back, POS
Si riproduce il contenuto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 99 del 2021 e in particolare i commi da 1 a 5, 7 e 9 riguardano le misure premiali per l'utilizzo degli strumenti di pagamento elettronici (c.d. cashback) previste per il primo e secondo semestre dell'anno 2021 e per il primo semestre dell'anno 2022.
Si prevede un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili a decorrere dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2002.
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Si proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria ex lege per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla sola quota capitale, ove applicabile.
Si opera sulla disciplina della variazione dell’imponibile IVA o dell’imposta dovuta e, dunque, sul diritto di portare in detrazione l’imposta corrispondente alle variazioni in diminuzione, nel caso di mancato pagamento del corrispettivo legato a procedure concorsuali ed esecutive individuali. In particolare le norme in esame, per le procedure concorsuali, ripristinano la possibilità di esercitare il diritto alla detrazione da mancato pagamento - emettendo nota di credito IVA – già a partire dalla data in cui il cedente o il prestatore è assoggettato a una procedura concorsuale, in luogo di dover attendere l’infruttuoso esperimento della stessa.
Si segnalano inoltre crediti di imposta per le imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.
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Infine si introduce un Fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 per il sostegno delle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale munite di codice identificativo regionale, ovvero in mancanza, identificate mediante autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di Bed and Breakfast
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