Con l'art art. 39-septies rubricato "Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative" inserito nell'iter di conversione del DL Semplificazioni si prevede una sanatoria per le start up i cui:
- atti costitutivi,
- statuti
- e successive modificazioni
non siano stati redatti mediante atto pubblico.
In particolare il comma 1 dell'art. 39 septies stabilisce che gli atti costitutivi, gli statuti e le successive modificazioni delle società start-up innovative di cui all’articolo 25 comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221:
- costituite in forma di società a responsabilità limitata, anche semplificata,
- depositati presso l’ufficio del registro delle imprese alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e redatti con le modalità alternative all’atto pubblico
- restano validi ed efficaci e conseguentemente le medesime società conservano l’iscrizione nel registro delle imprese.
Con il comma 2 dello stesso articolo si specifica che fino all’adozione delle nuove misure concernenti l’uso di strumenti e processi digitali nel diritto societario, alle modificazioni dell’atto costitutivo e dello statuto, deliberate dalle società dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto di cui si tratta, si applica la disciplina di cui all’articolo 2480 del codice civile ossia:
- le modificazioni dell'atto costitutivo sono deliberate dall'assemblea dei soci a norma dell'articolo 2479 bis c.c
- il verbale è redatto da notaio e si applica l'articolo 2436 c.c