L’articolo 31-bis, inserito durante l’esame alla Camera della legge di conversione del Decreto Sostegni bis concede in via sperimentale per il 2021:
- in favore di Enti di ricerca privati senza finalità di lucro,
- un credito d’imposta, pari al 17% delle spese sostenute per reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica,
- il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 (articolo 17 del D. Lgs. 241 del 1997) e ad esso non si applicano i limiti di compensabilità previsti ordinariamente a legislazione vigente.
E' bene specificare che l’agevolazione spetta entro il limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro.
L’operatività del credito di imposta è subordinata alla previa autorizzazione delle Autorità europee, ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
L’agevolazione è concessa allo specifico scopo di favorire lo sviluppo della ricerca biomedica e la competitività a livello europeo degli Enti di ricerca nazionali.
Come specificato nel dossier che accompagna la conversione del decreto, si demanda a un decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell’Università e della ricerca e con il Ministro dell’economia e delle finanze, il compito:
- di chiarire quali spese sono ammissibili al credito d’imposta,
- di individuare le procedure di concessione e utilizzo del contributo,
- nonché di definire le attività di verifica e controllo delle spese effettivamente sostenute, le cause di decadenza e revoca dal beneficio, nonché le modalità di restituzione del beneficio ove indebitamente fruito.
Il provvedimento deve essere emanato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame. L'operatività del credito di imposta alla previa autorizzazione delle Autorità europee, ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato (articolo 108, comma 3 TFUE).