Inps fornisce le istruzioni nella circolare N. 108 del 15 luglio 2021, le novità sulle novità introdotte dal decreto Rilancio sulll’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili.
L'istituto ricorda che il decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 prevedeva la riscossione dell'incremento dell'addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri a cura dei gestori di servizi aeroportuali, che le riversanoe all’Inps entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riscossione. Tali somme costituiscono fonti di finanziamento per il Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, nonché per la Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali (GIAS). A seguito del decreto Dignità è stato poi prevista una nuova ripartizione dell’incremento dell’addizionale comunale
Dal 1° luglio 2021 le maggiori somme derivanti dall’incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco (pari a 3 euro) quindi vengono destinate:
- per il 50 per cento alla GIAS e
- per il 50 per cento al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale.
Viene ricordato che lla predetta GIAS risulta già dovuto, un importo pari a 2 euro a passeggero.
Pertanto, per gli imbarchi relativi ai periodi decorrenti dal 1° luglio 2021, le società di gestione aeroportuale riverseranno all’Inps gli importi riscossi dai vettori aerei a titolo di incremento dell’addizionale passeggeri pari a 5 euro a passeggero (3,5 euro destinati alla GIAS e 1,5 euro per il finanziamento del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale).
Non ci sono novità sulla compilazione del flusso Uniemens: le società di gestione aeroportuale proseguiranno a esporre, quali importi a debito, le somme riguardanti gli imbarchi relativi al periodo dal 1° luglio 2021 utilizzando il codice “M402”già in uso, avente il significato di “Incremento dell’addizionale comunale sui diritti di imbarco passeggeri per il versamento delle somme a debito relative ad imbarchi da luglio 2013 a dicembre 2015 e da settembre 2016 (D.L. 7/2005 e L. 92/2012)”.