L'agenzia delle entrate con Risposta a interpello n 485 del 19 luglio 2021 nell'ambito dei rimborsi IVA a turisti extracomunitari specifica che non risulta conforme all'articolo 4-bis del DL. n.193 del 2016 la mera comunicazione al cessionario del codice generato dalla procedura OTELLO 2.0 al momento della ricezione dei dati della fattura.
In particolare, il rimborso dell'Iva contestualmente all'uscita dei turisti extracomunitari dal territorio doganale dell'UE, è garantito solo dal documento che viene rilasciato dai cedenti al momento di emissione delle fatture in modalità digitale o analogica.
Il documento stesso contiene anche il codice che identifica univocamente la transazione e attesta la ricezione dei dati da parte dell'amministrazione finanziaria.
L'istante è «una società di intermediazione tax free che si occupa del rimborso dell'IVA ai turisti extracomunitari, contestualmente all'uscita dei medesimi dal territorio doganale dell'Unione Europea>>
Essa chiede se il comma 1 dell'articolo 4-bis del decreto-legge n. 193 del 2016, debba essere interpretato nel senso di ritenere sufficiente, ai fini dell'adempimento alla normativa fiscale e tributaria in materia di fatture tax free, l'emissione della fattura tax free in modalità elettronica per il tramite del servizio OTELLO 2.0 (ovvero della procedura che digitalizza il visto da apporre alle fatture tax free emesse in modalità elettronica) e la successiva comunicazione all'acquirente/turista, in forma analogica e/o elettronica, del codice che ne certifica l'avvenuta acquisizione da parte del sistema, senza che sia necessario stampare, e fornire all'acquirente/turista, anche una copia cartacea della stessa fattura tax free (già emessa in modalità elettronica).
Secondo le Entrate il quadro delle modalità di documentazione riguardante le cessioni di beni a persone domiciliate o residenti fuori dal territorio dell'Unione europea è chiaro sia per il contenuto dell'art 4 bis del Dl n. 193/2016 sia in merito alla prassi dell’Agenzia delle dogane che ne chiarisce ulteriormente il contenuto.
In particolare, con Nota Prot. n. 54505/RU le Dogane hanno precisato che “il cedente trasmette ad OTELLO 2.0 i dati della FTF [Fattura Tax Free, ndr.] al momento dell'emissione (cfr. art. 3 DD). In particolare, il cedente che dialoga con OTELLO 2.0 in modalità system to system (S2S) invia i dati della FTF mediante il messaggio F1,mentre se ha optato per la modalità user to system (U2S) utilizza la funzione "Emissione Fattura", disponibile sul PUD al servizio "OTELLO - Gestione FTF". L'avvenuta registrazione della FTF in OTELLO 2.0 viene notificata con il messaggio di risposta R1 - per la modalità S2S - o tramite l'interfaccia web - per la modalità U2S. La notifica contiene il codice (cd. "codice richiesta") che identifica univocamente la transazione e che deve essere indicato sulla copia del documento che il cedente mette a disposizione del cessionario, in forma analogica o elettronica. In caso invece di mancata registrazione, la notifica riporta un messaggio con il relativo codice di errore”.
Sull'emissione della fattura l'agenzia ricorda che il principio generale specifica che “la fattura, cartacea o elettronica, si ha per emessa all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente” (articolo 21 comma 1,ultimo periodo, del decreto Iva).
In base a questo principio il documento può considerarsi esistente e quindi "emesso", solo nel momento in cui entra nella disponibilità del cessionario, al quale deve essere, appunto, "consegnato".
Trattandosi di fattura in formato elettronico, il termine di emissione riguarda:
- la messa a disposizione in modalità digitale, ad esempio con invio per email
- e alla luce della Determinazione n 54088/RU del 2018 delle Dogane comprende anche la consegna in modalità analogica (tipicamente previa stampa al momento dell'acquisto).