Con un comunicato stampa pubblicato il 3 settembre 2021, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, è entrata nel merito delle scadenze per la pace fiscale.
Ricordiamo che la legge n. 106 del 23.07.2021 di conversione del Decreto Sostegni bis, ha introdotto il nuovo articolo 1-sexies, che prevede la rimodulazione dei termini di versamento delle rate dovute e scadute nel 2020 per alcuni istituti di pace fiscale, in particolare per:
- rottamazione-ter delle cartelle esattoriali (articolo 3 del decreto-legge 119 del 2018 e articolo 16-bis del decreto-legge n. 34 del 2019);
- definizione agevolata delle risorse proprie UE (articolo 5 del richiamato decreto-legge n. 119 del 2019);
- saldo e stralcio per contribuenti in difficoltà economica (commi 184 e ss.gg. della legge di bilancio 2019 e del decreto-legge n. 34 del 2019).
Ecco a cosa prestare attenzione.
Nuovi termini per le rate del 2020
Per i contribuenti in regola con il pagamento delle rate 2019, si considera tempestivo e tale da non pregiudicare l’efficacia delle relative definizioni agevolate, il versamento delle rate scadute del 2020, se effettuato integralmente e con ritardo non superiore a 5 giorni (giorni di tolleranza di cui all’articolo 3, comma 14-bis, del decreto legge 119 del 2018):
- entro il 31 luglio 2021 (cadendo di sabato, il termine slitta al 2 agosto 2021), per le rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020;
- entro il 31 agosto 2021, per la rata in scadenza il 31 maggio 2020;
- entro il 30 settembre 2021, per la rata in scadenza il 31 luglio 2020;
- entro il 31 ottobre 2021 (cadendo di domenica ed essendo festivo il 1° novembre, il termine slitta al 2 novembre 2021), per la rata in scadenza il 30 novembre 2020;
Termini invariati per le rate del 2021
Rimane invariato il differimento al 30 novembre 2021 del termine “ultimo” per il pagamento delle rate 2021 della Definizione agevolata, già previsto dal Decreto Sostegni n. 41/2021 convertito nella legge n. 69/2021 (leggi anche Sospensione cartelle pagamento al 31.08 e differimento scadenze definizione agevolata), in particolare, entro tale termine dovranno essere corrisposte integralmente:
- le rate della “Rottamazione-ter” e della “Definizione agevolata delle risorse UE”, scadute il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre 2021;
- le rate del “Saldo e stralcio” scadute il 31 marzo e il 31 luglio 2021.
Anche in questo caso, per il pagamento entro tale scadenza sono ammessi i cinque giorni di tolleranza, di conseguenza il pagamento dovrà, quindi, avvenire entro il 6 dicembre 2021.
Agevolazioni per rateizzare le cartelle
I contribuenti che non riescono a pagare quanto dovuto in un'unica soluzione possono chiedere la rateizzazione del debito e avvalersi, in questo particolare momento, delle agevolazioni introdotte dal decreto Ristori (DL 137/2020) fino al 31 dicembre 2021. Vediamole nel dettaglio:
- Tolleranza fino a 10 rate.
Per le rateizzazioni attive all’8 marzo 2020 e per tutte le richieste che perverranno entro il 31 dicembre 2021, la legge ha disposto la possibilità di beneficiare di un periodo più lungo per la decadenza che si verificherà con il mancato pagamento di 10 rate, anche non consecutive (anziché le 5 ordinariamente previste). Pertanto, in vista della scadenza di pagamento di fine settembre è necessario prestare molta attenzione al calcolo esatto delle rate che non sono state versate durante il periodo di sospensione (protrattosi per 18 mesi) e provvedere al saldo di quelle che consentono di non superare il limite consentito di 10 rate per rimanere in regola con la rateizzazione. - Semplificazioni nel presentare la domanda.
Per le richieste presentate entro il 31 dicembre 2021, il decreto Ristori ha elevato da 60 a 100 mila euro la soglia di debito per il quale basta una semplice domanda, senza la necessità di dover presentare la documentazione che attesti lo stato di difficoltà economica, per ottenere l’ammissione automatica alla dilazione ordinaria fino a 6 anni (72 rate). - Nuova opportunità per i decaduti.
Può presentare una richiesta di dilazione anche chi era decaduto da una precedente rateizzazione prima della fase emergenziale, senza il vincolo del versamento delle rate scadute. Stessa possibilità anche per coloro che al 31 dicembre 2019 erano decaduti dalle definizioni agevolate (le tre edizioni delle cd. “rottamazioni” e il “saldo e stralcio”) che possono rateizzare le somme ancora dovute.