L'Inail ha pubblicato il 9 luglio nella circolare 20/2021, le istruzioni per i datori di lavoro che devonno assolvere l'obbligo assicurativo con l'istituto a seguito delle procedure di emersione di lavoratori irregolari . Si ricorda che l'opportunita di sanatoria è stata offerta dal decreto Rilancio 2020( art 103 DL 34 2020) e riguarda datori di lavoro italiani o cittadini dell'Unione europea, o stranieri in possesso del titolo di soggiorno, che possono concludere contratti di lavoro dipendente nei settori dell'agricoltura, pesca e industria agrolimentare e dei servizi alla persona ( badanti baby sitter colf) con cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale sia ex novo o sanando un rapporto di lavoro irregolare già in corso . Per maggiori dettagli leggi Sanatoria in agricoltura le lavoro domestico: la guida
Le istruzioni, specifica INAIL, riguardano i seguenti datori di lavoro
- settore della pesca e dell'acquacoltura e
- settore delle industrie alimentari e delle bevande.
Non sono invece interessati i datori di lavoro agricolo e quelli di lavoro domestico, per i quali i contributi sono riscossi in forma unificata con l'INPS.
I datori di lavoro classificati in uno dei codici Ateco indicati nell'elenco allegato al decreto interministeriale 27 maggio 2020 devono effettuare l'iscrizione e le denunce di modificazioni di estensione e di natura del rischio già coperto dall'assicurazione (denunce di variazione).
i casi sono i seguenti:
- Nel caso di aziende ancora non titolare di codice ditta e posizione assicurativa territoriale va presentata la denuncia di iscrizione con l'apposito servizio online mentre
- per chi è già in possesso di PAT va effettuata la denuncia di variazione se l'attività svolta dal lavoratore interessato non è compresa tra le lavorazioni già denunciate all'Inail.
- Nel caso l'attività del lavoratore sia già regolarmente assicurata non deve essere presentata alcuna denuncia, ma le retribuzioni dei lavoratori interessati all'emersione devono essere dichiarate con l'autoliquidazione annuale dei premi.
La circolare precisa ancora che nelle denuncie andranno indicate come data inizio dell'attività e data di decorrenza della variazione
: – il 19 maggio 2020, per le istanze di emersione di un rapporto di lavoro già in essere con cittadini italiani o comunitari;
– il giorno successivo alla data di presentazione dell'istanza di emersione, per i rapporti di lavoro già in essere con cittadini extracomunitari;
– la data di inizio del rapporto di lavoro, per l'instaurazione di un rapporto di lavoro con cittadini extracomunitari
. Le denunce, ove il datore di lavoro non abbia già provveduto, devono essere presentate entro l'8 agosto 2021.
In caso di interruzione del rapporto di lavoro prima della conclusione della procedura di emersione, sia essa intervenuta per causa di forza maggiore o per altra causa, il datore di lavoro deve comunque corrispondere il premio assicurativo per il periodo intercorrente dalla data di decorrenza dell'obbligo assicurativo fino alla data in cui il lavoratore ha effettivamente prestato l'attività lavorativa.