Nel messaggio 2552 del 9 luglio 2021 Inps ha comunicato una novità in tema di oneri di interesse per la ricongiunzione dei contributi previdenziali di Casse diverse .
Viene ricordato innanziutto che in caso di richeista da parte di un contribuente di riunire tutti i contributi previdenziali versati in diversi periodi della vita a cassa diverse, la pratica viene unificata nella Cassa che ne fa richiesta e che deve riceve i dati e gli importi relativi agli altri periodi dalle altre .
Nel caso specifico di una ricongiunzione presso una Cassa professionale i contributi giacenti presso l'inps vengo trasferiti con una maggiorazione a carico dell'inps. Ora il messaggio comunica che è stata implementata una procedura automatica con la quale l'istituto blocca il decorso degli interessi su questa maggiorazione, nel caso in cui la Cassa richiedente tardi nella gestione degli adempimenti connessi
La modifica non ha alcun effetto comunque , afferma l'istituto, sull'importo della pensione del professionista interessato alla ricongiunzione
Piu in particolare, vengono elencati i tempi e gli adempimenti , gli adempimenti cui sono tenute le parti in attuazione della ricongiunzione:
- obbligo dell'Ente destinatario di richiedere, entro 60 giorni, agli Enti previdenziali interessati, detentori e gestori della contribuzione da ricongiungere, tutti “gli elementi necessari od utili” per la costituzione di un’unica posizione assicurativa;
- obbligo per le gestioni trasferenti di comunicare tali “elementi” entro 90 giorni dalla data della richiesta;
- obbligo, per la gestione accentrante, di comunicare al soggetto assicurato l'ammontare dell'importo contributivo a suo carico, per il pagamento in unica soluzione o in forma rateale, entro 180 giorni dalla data della domanda di ricongiunzione;
- versamento, da parte dell’interessato, dell’importo in unica soluzione o almeno della parte corrispondente alle prime tre rate entro i 60 giorni successivi alla ricezione della comunicazione di cui al punto precedente;
- avvenuto il pagamento di cui alla lettera precedente, l’Ente destinatario chiede alle gestioni interessate il trasferimento degli importi relativi ai periodi di assicurazione di propria pertinenza, maggiorati degli interessi di legge.
Sebbene ai suddetti termini debba essere attribuita natura ordinatoria, l’ampliamento degli stessi non può essere di entità tale da vanificare il disposto normativo, soprattutto in considerazione del fatto che l’eccessivo protrarsi nel tempo degli adempimenti istruttori ha l’effetto di determinare effetti finanziari diffusamente negativi a carico dell’Ente trasferente. Ciò si verifica in quanto i contributi obbligatori e volontari da trasferire sono maggiorati degli interessi annui composti al tasso del 4,50% a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello di riferimento e fino al 31 dicembre dell’anno immediatamente precedente a quello di effettivo trasferimento.
Dato che spesso a fronte della comunicazione da parte dell’Istituto dei prospetti contributivi (modello “TRC 01/bis”), la richiesta di trasferimento delle somme da parte delle Casse professionali a seguito dell’accettazione dell’operazione , viene notificata fuori dai termini previsti sono stati rilevati pesanti importi a titolo di interessi a carico dell’Istituto.
Quindi "le procedure di gestione delle domande di ricongiunzione in uscita verso le Casse professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge n. 45/1990 sono state aggiornate con una nuova funzionalità che, nel calcolo degli interessi annui composti al tasso del 4,50% per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione, permette di neutralizzare i ritardi negli adempimenti istruttori imputabili alla Cassa professionale. Si evidenzia che tale neutralizzazione non incide sulla sfera patrimoniale dei soggetti interessati poiché gli interessi per il periodo successivo alla data della domanda di ricongiunzione non vanno a scomputo dell’onere, ma sono introitati dalla Cassa professionale."