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CONTINUITÀ AZIENDALE E RESPONSABILITÀ DEL SINDACO-REVISORE

Continuità aziendale e responsabilità del sindaco-revisore

Il principio ISA Italia 570: la responsabilità del revisore ed il postulato di continuità aziendale del bilancio.

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Il principio di revisione internazionale (ISA Italia) n. 570 tratta della responsabilità del sindaco-revisore relativamente all’utilizzo da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale. In particolare, il principio indica che la responsabilità del revisore è quella di acquisire gli elementi probativi sufficienti ed appropriati che avvalorino la sussistenza del postulato di bilancio, ed eventuali incertezze significative circa la capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento.

Si ricorda che, il Decreto Liquidità - art. 7, DL 23/2020 - ha di fatto sterilizzato gli effetti della crisi pandemica sui valori di bilancio, sospendendo nella verifica della sussistenza del principio della continuità aziendale le previsioni legate alle incertezze e agli effetti dell’emergenza COVID-19.Tuttavia, la norma non ha  previsto nessuna sospensione in termini di adeguata informativa riguardo gli eventi e le circostanze che (al di là dei fatti successivi) possano aver determinato (o determinare) la compromissione della continuità aziendale alla data di chiusura dell’esercizio. Ciò pone in evidenza il ruolo cruciale svolto dal sindaco-revisore nella sua funzione di garante della qualità dell’informativa dei bilanci revisionati ai tempi delle restrizioni pandemiche. In particolare, nell’esecuzione delle procedure di revisione, il sindaco-revisore dovrà far riferimento alle indicazioni contenute nel principio di ISA Italia 570, ponderandole opportunatamente con l’effetto neutralizzante prodotto dal citato decreto sulla verifica della continuità aziendale. Una delle conseguenze principali della norma consiste nel collegare a doppio filo il bilancio relativo all’esercizio 2019 con quello relativo all’esercizio 2020, e ad esercizi successivi. Per questo motivo risulta maggiormente delicata l’attività di verifica del presupposto della continuità aziendale da parte del sindaco-revisore che deve guardare anche alla fase ante coronavirus. 

Il principio ISA Italia 570 (par 6-8) indica che l’attività di revisore deve essere finalizzata a: 

i. acquisire elementi probativi sufficienti ed appropriati sull’utilizzo adeguato da parte della direzione del presupposto della continuità aziendale nella redazione del bilancio;

  1.  giungere ad una conclusione circa l’esistenza di un’incertezza significativa relativa ad eventi o circostanze che possono far sorgere dubbi significativi sulla capacità dell’impresa di continuare ad operare come un’entità in funzionamento;
  2. formulare la relazione di revisione.

L’obiettivo è di verificare (sulla base delle evidenze disponibili al momento dell’emissione del proprio giudizio di revisione), che siano presenti in nota integrativa tutti gli elementi informativi ritenuti necessari per descrivere la situazione della società revisionata e le aree maggiormente impattate a seguito degli effetti generati dalla diffusione della crisi pandemica.

Considerazioni più specifiche devono essere valutate per le imprese minori. In particolare, le dimensioni di un’impresa possono influire sulla sua capacità di resistere a condizioni avverse (come in contingenza del Covid 19) ed alle incertezze significative. Tuttavia, tali imprese, proprio in virtù delle minori dimensioni, potrebbero da un lato essere in grado di reagire rapidamente sfruttando le opportunità, ma di contro, potrebbero non disporre dei fondi utili per sostenere le attività. Il revisore, in questa particolare fattispecie deve vagliare rischi più specifici, legati al fatto che:

  • banche e altri finanziatori possano cessare di sostenere l’impresa;
  • la possibile perdita di un importante fornitore o cliente, o di una figura chiave nell’ambito del personale dipendente, ovvero la perdita del diritto a svolgere la propria attività garantita da una concessione, da un contratto di distribuzione o da altro contratto. 

Di conseguenza, la procedura di revisione deve evocare considerazioni aggiuntive atte a valutare il contesto operativo rispetto le dimensioni dell’impresa.

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