Con la Circolare n. 100 dell'8 luglio 2021 l'Inps fornisce i chiarimenti operativi sull'inquadramento contributivo dei soci di cooperative della piccola pesca ( marittima e delle acque interne) e delle relative denunce contributive.
La circolare ricorda innanzitutto che il decreto Rilancio 204 2020 convertito il legge 126-2020 è intervenuto sul regime previdenziale della piccola pesca prevedendo appunto l' “Applicazione del regime previdenziale recato dalla legge 13 marzo 1958, n. 250, ai soci di cooperative della pesca iscritte nell’apposita sezione dell’Albo nazionale degli enti cooperativi”. Si prevede quindi che "Gli obblighi contributivi derivanti dalla disciplina di cui al presente articolo sono a carico delle cooperative di pesca".
Sono soggetti al regime previdenziale della piccola pesca i soci di cooperative di pesca anche quand queste non esercitano una funzione diretta di organizzazione e di controllo sull’attività di pesca degli associati.
Le cooperative della pesca sono costituite da soci pescatori e, in base allo scopo mutualistico perseguito (cfr. l’articolo 2512 del codice civile), svolgono attività di pesca, con un impegno lavorativo diretto dei soci, o attività di servizio ai propri associati, quali l'acquisto di materiale di consumo o di beni durevoli, o la commercializzazione dei prodotti ittici conferiti dai soci, o la loro trasformazione.L’attività di pesca esercitata in forma imprenditoriale dai soci delle cooperative di servizio può essere svolta dagli interessati sia individualmente che attraverso la costituzione di società di persone (s.a.s., s.n.c).
Requisiti per l'iscrizione
Sulla base di queste previsioni i requisiti sono i seguenti:
- essere soci di cooperative della pesca iscritte nell'apposita sezione dell'Albo nazionale degli enti cooperativi;
- possedere la qualifica di marittimo iscritto nelle matricole della gente di mare di cui all'articolo 115 del codice della navigazione;
- esercitare la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa con natante non superiore alle dieci tonnellate di stazza lorda, qualunque sia la potenza dell'apparato motore.
- Per i soci delle cooperative di pesca delle acque interne, iscritte nell'Albo nazionale degli enti cooperativi inoltre è necessario dimostrare che gli stessi siano pescatori di mestiere, forniti di autorizzazioni rilasciate dalle competenti Autorità locali.
Con specifico riferimento alle forme assicurative obbligatorie gestite dall’INPS, i soci di cooperativa sono assoggettati all’assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti (IVS), per la tubercolosi (TBC) e, come beneficiari degli assegni per il nucleo familiare nel settore industria, al relativo versamento alla Cassa Unica Assegni Familiari o CUAF
Inoltre, i soci lavoratori di cooperativa che abbiano stabilito un rapporto di lavoro in forma subordinata sono soggetti all’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI).
I soci lavoratori subordinati delle cooperative della pesca che abbiano più di cinque dipendenti rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale (FIS).
Viceversa, i soci lavoratori che abbiano stabilito con la cooperativa un rapporto di lavoro autonomo sono esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego e dall’ambito applicativo del Fondo di integrazione salariale.
Anche i soci imprenditori delle cooperative della pesca che svolgono attività di servizio sono esclusi dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego e anche dall’ambito applicativo del FIS
La contribuzione dovuta in relazione alle forme assicurative sopra indicate è calcolata sui salari convenzionali annualmente rivalutati Per il 2021 la misura del salario convenzionale mensile è pari a euro 680,00.
Aliquote contributive soci cooperative pesca
Le aliquote contributive da applicare per il calcolo della contribuzione dovuta in relazione alle varie tipologie di soci.
• Soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato
Contributo | Aliquota % |
IVS | 14,90 |
ASpI | 0 - Contributo ordinario articolo 2, comma 25, della legge n. 92/2012 (azzerato per effetto degli esoneri stabiliti per il settore); 0,30 – Contributo articolo 25 della legge n. 845/1978 |
CUAF | 0 (contributo azzerato per effetto degli esoneri stabiliti per il settore). |
Per i soci lavoratori con rapporto di lavoro subordinato a termine è altresì dovuto il contributo addizionale ASpI, aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato.
• Soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori
Contributo | Aliquota % |
IVS | 14,90 |
CUAF | 0 (contributo azzerato per effetto degli esoneri stabiliti per il settore) |
Denuncia contributiva UNIEMENS soci lavoratori e imprenditori
Riguardo la compilazione della denuncia contributiva mensile, per i soci lavoratori con rapporto di lavoro autonomo e per i soci imprenditori, le cooperative interessate devono esporre i dati retributivi e contributivi valorizzando i seguenti elementi:
- “Qualifica1”: “1” (operaio);
- “Qualifica2”: F (tempo pieno), P (Tempo parziale di tipo Orizzontale), V (Tempo parziale di tipo Verticale), M (tempo parziale di tipo misto);
- “Qualifica3”: “I” (Tempo Indeterminato);
- “TipoContribuzione” il nuovo codice “50”, che assume il significato di “Soci lavoratori a rapporto di lavoro autonomo e soci imprenditori di cooperative della piccola pesca L.250/58”.
- “TipoLavoratore”: “00” (nessuna particolarità).