Pubblicato in GU n 160 del 6 luglio 2021 la Delibera n 739/2021 di modifica dell'art 15 del Regolamento per il procedimento disciplinare nei confronti dei componenti delle commissioni tributarie regionali e provinciali.
L'art 15 è sostituito e contine le seguenti disposizioni:
il giudice tributario nei confronti del quale è disposto il giudizio per i seguenti delitti:
- peculato
- peculato mediante profitto dell'errore altrui
- malversazione ai danni dello Stato
- concussione
- corruzione per l'esercizio della funzione
- corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio
- corruzione in atti giudiziari
- induzione indebita a dare o promettere utilità
- corruzione di persona incaricata di pubblico servizio del codice penale,
è esonerato dalle funzioni, con perdita del diritto al compenso fisso.
Inoltre si prevede che al giudice tributario interessato dall'esonero è tempestivamente data comunicazione dell'avvio del procedimento, prima della adozione dello stesso, con assegnazione di un termine di giorni dieci per il deposito di memoria difensiva.
Il provvedimento di esonero temporaneo conserva efficacia, se non revocato, per un periodo di tempo non superiore a 5 anni
Decorso tale termine l'esonero è dichiarato inefficace con provvedimento del Consiglio di presidenza
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