Con Risoluzione n 45/E del 7 luglio le Entrate provvedono ad istituire i codici tributo necessari alla restituzione del Fondo Perduto ex art 25 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, (Decreto Rilancio) a seguito dell’adozione degli atti di recupero.
In particolare, per consentire il versamento degli importi non spettanti tramite il modello di versamento “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 ELIDE), sono istituiti i seguenti codici tributo:
- “7500” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - contributo”;
- "7501” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 interessi”;
- "7502” denominato “Recupero contributi a fondo perduto erogati dall’Agenzia delle entrate in relazione all’emergenza Covid-19 - sanzioni”.
Si specifica che in sede di compilazione del modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” sono indicati:
- nella sezione “CONTRIBUENTE” i dati anagrafici e il codice fiscale del soggetto versante;
- nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nei campi “codice ufficio”, “codice atto” e “anno di riferimento” (nel formato “AAAA”), i dati riportati nell’atto di recupero inviato dall’Ufficio;
- nel campo “tipo”, la lettera “R”;
- nel campo “codice”, i codici tributo sopra indicati;
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo dovuto.
Attezione va prestata al fatto che per il versamento delle spese di notifica è utilizzato il codice tributo esistente “A100”.
Il provvedimento ricorda che, il comma 12, dell'art. 25, prevede che qualora il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito del mancato superamento della verifica antimafia, l'Agenzia delle entrate recupera il contributo non spettante, irrogando le sanzioni e applicando gli interessi dovuti.
Inoltre, viene specificato che "con successivi provvedimenti normativi, stante il protrarsi del periodo emergenziale, sono state introdotte altre tipologie di contributi a fondo perduto, per le quali trova applicazione la citata disposizione in materia di recupero dei contributi non spettanti".