Il Decreto Sostegni Bis (DL 73/2021) ha introdotto tre nuovi contributi a fondo perduto per aiutare le attività economiche maggiormente danneggiate dall’emergenza da Coronavirus. Com'è noto ormai, la platea dei possibili beneficiari è costituita dai soggetti titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario. I contributi sono:
- “contributo Sostegni bis automatico”: una somma di importo pari al contributo Sostegni già percepito ed è erogato automaticamente dall’Agenzia delle entrate senza necessità di presentare istanza, con la stessa modalità di erogazione scelta dal contribuente nell’istanza al contributo Sostegni.
- “contributo Sostegni bis attività stagionali”: alternativo al contributo Sostegni bis automatico e riconosciuto, a seguito di presentazione di istanza, ai soggetti per i quali si è verificato un calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.
- “contributo Sostegni bis perequativo”, commisurato alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019.
Controlli
Come indicato sul sito dell'Agenzia delle Entrate, la stessa procede al controllo dei dati dichiarati nelle istanze pervenute applicando le disposizioni in materia di accertamento sulle dichiarazioni (articoli 31 e seguenti del Dpr n. 600/1973) ed effettua ulteriori controlli anche in relazione
- ai dati fiscali delle fatture elettroniche
- ai corrispettivi telematici,
- ai dati delle comunicazioni di liquidazione periodica Iva,
- ai dati delle dichiarazioni Iva
- ai dati presenti nel modello dichiarativo Redditi.
Inoltre, indipendentemente dall’importo del contributo erogato, sono effettuati specifici controlli per la prevenzione dei tentativi di infiltrazioni criminali: tali controlli sono disciplinati con apposito protocollo d'intesa sottoscritto tra il Ministero dell'Interno, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l’Agenzia delle entrate.
Si segnala inoltre che sempre sulla base di apposito protocollo, l’Agenzia delle entrate trasmette alla Guardia di Finanza, per le attività di polizia economico-finanziaria, i dati e le informazioni contenute nelle istanze pervenute e relative ai contributi erogati.
Attenzione va prestata al fatto che qualora dai predetti controlli emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, l’Agenzia delle entrate procede alle attività di recupero del contributo, irrogando la sanzione prevista dall’articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 471/1997 nella misura minima del 100% e massima del 200%. Per tale violazione è esclusa la possibilità della definizione agevolata.
Nel medesimo caso, si applica inoltre la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente:
- la reclusione da 6 mesi a 3 anni
- nel caso di contributo erogato di importo inferiore a 4.000 euro, la sanzione amministrativa da 5.164 euro a 25.822 euro, con un massimo di tre volte il contributo indebitamente percepito.
La restituzione del contributo
Il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di presentazione di istanza di rinuncia, può regolarizzare l’indebita percezione
- restituendo spontaneamente il contributo
- versando i relativi interessi
- versando la sanzione con applicazione delle riduzioni previste per il ravvedimento operoso (articolo 13 del decreto legislativo n. 472/1997
Il versamento delle predette somme deve essere eseguito esclusivamente mediante il modello F24, senza possibilità di compensazione. Con apposita risoluzione sono istituiti i codici tributo da