L'istante riferisce che, a seguito dell'annullamento di viaggi di istruzione a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19, alcune agenzie di viaggio «hanno emesso a favore dell'istituzione scolastica dei voucher di pari importo, spendibili nel successivo anno. A fronte dell'emissione dei voucher, alcune agenzie hanno caricato sul sistema di interscambio della scuola la nota di accredito a storno della fattura emessa per il pagamento ricevuto, precisando che la fattura sarà poi riemessa al momento della fruizione del voucher stesso».
Si chiede, pertanto, un parere sulla correttezza, dal punto di vista tributario, della procedura adottata dalle agenzie viaggio per il rimborso delle somme, corrisposte a titolo di acconto o saldo, per i viaggi di istruzione.
Con Consulenza Giuridica n 10 del 5 luglio 2021 le Entrate chiariscono che nel caso di specie in base a quanto riferisce l'istante, il voucher emesso dalle agenzie di viaggio sembra riconducibile ai buoni-corrispettivo multiuso, poiché non è nota la tipologia del servizio fruibile con lo stesso.
Potrebbe trattarsi di pacchetti più o meno complessi, ovvero di più viaggi, piuttosto che di una prestazione unitaria o, ancora, di viaggi destinati all'estero e quindi non imponibili, con la conseguenza che non è nota la disciplina applicabile ai fini IVA alla prestazione cui lo stesso da diritto già al momento della sua emissione.
Ne deriva che la procedura adottata dalle agenzie viaggio per il rimborso delle somme corrisposte per i viaggi di istruzione è corretta, posto che l'emissione del voucher multiuso non determina l'anticipazione del momento impositivo, sicché la fattura può essere riemessa al momento della fruizione dello stesso.
L'agenzia specifica che solo l'emissione di un buono monouso determina l'anticipazione del momento di effettuazione dell'operazione e, conseguentemente, di fatturazione della stessa, nonché di esigibilità dell'imposta, al momento della consegna del buono.
Pertanto, ciò che assume rilievo ai fini degli adempimenti IVA è sapere se il voucher emesso si considerato monouso o multiuso.
Ricordiamo che il decreto “Cura Italia” (articolo 88-bis, comma 8) ha stabilito che “per la sospensione dei viaggi e delle iniziative di istruzione disposta in ragione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, si applica l'articolo 1463 del codice civile nonché quanto previsto dall'articolo 41, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, in ordine al diritto di recesso del viaggiatore prima dell'inizio del pacchetto di viaggio. Il rimborso può essere effettuato dall'organizzatore anche mediante l'emissione di un voucher di pari importo in favore del proprio contraente, da utilizzare entro ventiquattro mesi dall'emissione”.