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FONDO PERDUTO ALTERNATIVO: LE DOMANDE ENTRO IL 2 SETTEMBRE

Fondo perduto alternativo: le domande entro il 2 settembre

Le Entrate con provvedimento del 2 luglio hanno dato il via alla presentazione delle domande per richiedere, dal 5 luglio a 2 settembre, il contributo a fondo perduto alternativo.

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Fondo perduto alternativo per imprese e professionisti: si può richiedere entro il 2 settembre

Scade il 2 settembre il termine ultimo per l'invio delle domande per il fondo perduto cosiddetto alternativo previsto dal Sostegni bis

Ricordiamo che l’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento n. 175776 del 2 luglio ha definito contenuto, modalità e termini di presentazione della domanda di riconoscimento del contributo a fondo perduto alternativo definito "contributo Sostegni bis attività stagionali " di cui all’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 maggio 2021

In particolare, a partire dal 5 luglio e fino 2 settembre è possibile inviare la domanda di contributo tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi; dal 7 luglio 2021 si potrà invece procedere alla trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline.

SCARICA QUI IL MODELLO E LE ISTRUZIONI DI COMPILAZIONE

Il contributo Sostegni bis attività stagionali è alternativo al contributo a fondo perduto previsto all’art. 1 commi da 1 a 3 dello stesso decreto ossia il contributo Sostegni bis automatico.

Ricordiamo che esso spetta a condizione che:

  • l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
  • sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. 

Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

L’ammontare del contributo Sostegni bis attività stagionali è determinato applicando una percentuale alla differenza suddetta e in particolare:

Soggetti che hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021)

Soggetti che non hanno beneficiato del contributo Sostegni (art. 1 del D.L. n. 41/2021)*

Ricavi/ compensi (nel secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 26/05/2021)

60 %  

90%

non superiori a euro 100.000

50%

70%

superiori a euro 100.000 e fino a euro 400.000

40%

50%

superiori a euro 400.000 e fino a euro 1.000.000

30%

40%

superiori a euro 1.000.000 e fino a euro 5.000.000

20%

30%

superiori a euro 5.000.000 e fino a euro 10.000.000

*In quanto non hanno presentato la prescritta istanza o se l’hanno presentata questa è stata scartata.

Attenzione va prestata al fatto che "come previsto dalla norma, i soggetti obbligati alla presentazione delle comunicazioni di liquidazione periodica IVA che intendono presentare l’istanza devono preventivamente aver presentato la Comunicazione di liquidazione periodica IVA (cosiddetta Lipe) relativa al primo trimestre dell’anno 2021".

L'ammontare del contributo non prevede un importo minimo spettante e, in ogni caso, non può essere superiore a 150.000 euro.

Va inoltre evidenziato che, rispetto alle precedenti istanze per i contributi a fondo perduto, in questo caso il modello presenta una nuova sezione dedicata agli aiuti di Stato ricevuti.

Il soggetto richiedente il contributo o il suo rappresentante è tenuto a rilasciare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà avente ad oggetto il rispetto da parte del richiedente dei requisiti previsti:

  • dalla Sezione 3.1 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19” e successive modifiche, 
  • oppure dalla Sezione 3.12 della medesima Comunicazione (di seguito "Temporary Framework") qualora il richiedente intenda avvalersi dei maggiori limiti ivi previsti, se in possesso dei requisiti richiesti.

Il richiedente deve indicare la modalità di erogazione del contributo, scelta alternativamente tra:

  1. erogazione tramite accredito su conto corrente 
  2. o riconoscimento sotto forma di credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione mediante modello F24 da presentarsi tramite i servizi telematici messi a disposizione dell’Agenzia.

Si evidenzia che la scelta della modalità di erogazione indicata nell’istanza, sia per l’accredito in conto corrente sia per il riconoscimento del credito d’imposta, può essere modificata dal soggetto richiedente solamente fino al momento del riconoscimento del contributo.

Allegato

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 02.07.2021 n. 175776

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