ll coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ha una funzione di vigilanza sull'organizzazione dei lavori edili se sono presenti più imprese esecutrici ma non è tenuto anche a verificare le modalità di esecuzione delle singole attività. Per questo non è richiesta una presenza continuativa in cantiere.
Questa la conclusione della Cassazione penale nella sentenza 21915 del 1 luglio 2021, che ribalta la sentenza di merito.
La questione riguardava il decesso di un lavoratore per il crollo di un sottotetto, per il quale erano stati imputati il proprietario e committente dei lavori , il direttore di lavori, e appunto il coordinatore per la progettazione ed esecuzione, condannato alla pena di 8 mesi di reclusione, condizionaimente sospesa.
Il coordinatore, che presentava ricorso in Cassazione, secondo la sentenza di merito aveva violato gli artt. 91 co. 1 lett. a) e 92 comma 2 lett b) D. L.vo 81/2008, non valutando correttamente nel PSC (piano di sicurezza e coordinamento) i rischi per la sicurezza delle lavorazioni previste in cantiere, le relative misure di prevenzione e non verificando il POS (piano operativo di sicurezra s.r.l. - piano complementare e di dettaglio del PSC;
Il ricorso evidenziava che l'intera motivazione della sentenza impugnata (e della sentenza di primo grado) non aveva fatto riferimento al c.d. rischio interferenziale, nonostante la specifica censura sul punto articolata dalla difesa ed il richiamo costante a tale elemento, presente nella recente giurisprudenza di questa Corte di legittimità. Veniva richiamata in particolare la sentenza n. 27165/2016 in cui la Suprema corte afferma che "il coordinatore per l'esecuzione non è il controllore del datore di lavoro, ma il gestore del rischio interferenziale"definito in giurisprudenza come "rischio derivante dalla convergenza di articolazioni di aziende diverse verso il compimento di un'opera unitaria" (sentenza n. 14167/2015) che ricorre nel caso si riscontri la "presenza di lavoratori appartenenti a più aziende, autonome tra loro, ma che operano nell'ambito di un medesimo rapporto contrattuale" Si tratta quindi di un rischio ulteriore e diverso rispetto a quello "specifico proprio" che è il rischio tipico connesso alla singola lavorazione svolta da ciascuna impresa.
Esula, invece, dall'operato del coordinatore il rischio specifico, che attiene strettamente alla singola lavorazione ed è responsbailità del committente, del datore di lavoro e del preposto.
La Cassazione accoglie il ricorso, riconoscendo l'errore di valutazione presente nella Sentenza di Appello che viene cassata.