Il divieto di licenziare la lavoratrice madre può essere derogato solo in caso di cessazione totale dell'attività aziendale.
Lo ribadisce la Corte di Cassazione nella ordinanza n. 13861 del 20 maggio 2021. La norma in questione è l'art. 54 comma 1 del D.Lgs. 151/01 il quale prevede che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Detto divieto NON opera in alcuni specifici casi, tra i quali la "cessazione dell'attività dell'azienda", ma tale deroga non è estendibile, afferma la Suprema Corte, perche si tratta di una norma di stretta interpretazione, come già affermato dalla Cassazione nella sentenza n. 22720 del 2017 .
Il caso in questione riguardava in realtà la richiesta di una lavoratrice di indennità facoltativa post maternità che era stata rigettata dall'INPS invocando appunto l'illiceità
del licenziamento, peraltro non contestato dalla stessa lavoratrice.
La corte territoriale aveva evidenziato nella sua decisione che la ricorrente era stata licenziata a causa della cessazione dell'attività alla quale era addetta e che la stessa non aveva mai eccepito nel corso del giudizio la nullità del licenziamento, così come mai aveva dedotto che la cessazione dell'attività alla quale era addetta riguardasse solo una unità produttiva e non l'intera azienda.
Sulla base di tali premesse, il giudice d'appello ha ritenuto non operativo il divieto di licenziamento sancito dalla legge n. 151/2001 (art. 54), in quanto riferito, secondo le circostanze acquisite nel processo, ad una situazione di totale cessazione della attività dell'azienda alla quale la lavoratrice era addetta e ha respinto il ricorso contro l'Inps. La Corte di cassazione respinge ugualmente il ricorso in quanto il "decisum" precedente non è modificabile , dato che la corte di merito non ha errato nell'applicare la norma relativa al divieto di licenziamento della lavoratrice madre ed a trarne conseguenze quanto alle tutele assistenziali richieste all'INPS . Restano comunque ribadite le considerazioni riguardanti l'applicabilità del divieto di licenziamento.