Con Consulenza Giuridica n 9 del 1 luglio 2021 le Entrate foniscono chiarimenti in merito all'assolvimento dell'imposta di bollo per il deposito telematico del lodo.
In particolare, secondo l'agenzia non è possibile adempiere tramite F24, in quanto il lodo arbitrale non è uno dei documenti ricompresi nella norma di riferimento.
L'istante fa presente che il d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 all'articolo 209, comma 13 stabilisce che il deposito del lodo presso la camera arbitrale è effettuato, a cura del collegio arbitrale, in tanti originali quante sono le parti, oltre a uno per il fascicolo d'ufficio ovvero con modalità informatiche e telematiche.
La delibera ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione n. 48 del 2019 oltre a fornire le istruzioni per la formazione e il deposito telematico del lodo, indica le modalità per l'assolvimento dell'imposta di bollo di cui all'articolo 20 della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972.
Nello specifico la predetta delibera ha stabilito che, per il deposito telematico del lodo, "L'imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale, in applicazione dell'art. 15 del d.P.R. n. 642/1972 e secondo le modalità attuative previste dai vigenti provvedimenti dell'Agenzia delle Entrate
In particolare, dovranno essere riportati sul documento la modalità di assolvimento virtuale dell'imposta di bollo e gli estremi dell'autorizzazione rilasciata dalla Direzione dell'Agenzia delle Entrate territorialmente competente.
L' istante aggiunge che la predetta modalità di deposito costituisce una innovazione ma appare complicata, "in quanto è pensata in relazione a contribuenti che mettono un numero elevato di atti all'anno, tra i quali non possono includersi gli arbitri.
Pertanto, chiede di conoscere se per il deposito telematico del lodo, l'imposta di bollo possa essere assolta in alternativa alla modalità del contrassegno telematico o la modalità virtuale stabilita dall'articolo 15 del citato d.P.R. n. 642 del 1972, mediante l'utilizzo del modello di versamento F24, previa indicazione del codice tributo stabilito dall'Agenzia delle entrate.
L’amministrazione finanziaria esclude la possibilità di utilizzo del modello F24 per il deposito del lodo e ricorda che tale possibilità, con modalità esclusivamente telematica utilizzando il codice tributo 2501, è prevista solo per la casistica elencata dal DM 17 giugno 2014 che disciplina le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici rilevanti ai fini delle disposizioni tributarie.
L’Agenzia precisa che per documenti informatici fiscalmente rilevanti, ai fini dell'applicazione dell'imposta di bollo nei modi previsti dal Dm, devono intendersi:
- i libri e registri di cui all'articolo 16,lettera a), della tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972
- le fatture, note e simili di cui all'articolo 13, comma 1, della tariffa, parte prima, allegata al Dpr
L'Agenzia ritiene per il deposito telematico del lodo, l'imposta di bollo può essere assolta tramite il contrassegno telematico o secondo la modalità virtuale.
Nell'ipotesi in cui l'utente intenda assolvere l'imposta di bollo in modo virtuale, deve presentare agli uffici dell'Agenzia delle entrate territorialmente competenti apposita richiesta di autorizzazione, nonché porre in essere gli adempimenti richiesti dall'articolo 15 del d.P.R. n. 642 del 1972.
Qualora invece non intenda adottare la modalità virtuale, l'imposta di bollo deve essere assolta mediante versamento ad un intermediario convenzionato con l'Agenzia delle entrate, che rilascia l'apposito contrassegno. L'utente che intende assolvere l'imposta di bollo mediante contrassegno, potrà comprovare l'assolvimento dell'imposta indicando nel documento inviato il codice numerico composto da 14 cifre rilevabili dal contrassegno telematico rilasciato dall'intermediario.
L'utente dovrà conservare il contrassegno utilizzato entro il termine di decadenza triennale previsto per l'accertamento da parte delle Entrate