L’Agenzia delle Entrate, invia una comunicazione per la promozione dell'adempimento spontaneo nei confronti dei soggetti per i quali risulta la mancata presentazione della dichiarazione IVA ovvero la mancanza nella stessa della compilazione del quadro VE.
In particolare, con Provvedimento n 172748 del 30 giugno 2020 in attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 636, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, sono individuate le modalità con le quali sono messe a disposizione del contribuente e della Guardia di finanza, anche mediante l’utilizzo di strumenti informatici le informazioni relative alla presenza di fatture elettroniche, i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato e i corrispettivi giornalieri trasmessi, che segnalano:
- la possibile mancata presentazione della dichiarazione IVA per il periodo di imposta 2020
- o la presentazione della stessa senza quadro VE.
L’Agenzia invia presso il domicilio digitale del contribuente, una comunicazione, consultabile anche accedendo al proprio cassetto fiscale, contenente:
a) codice fiscale e denominazione/cognome e nome del contribuente;
b) numero identificativo e data della comunicazione, codice atto e anno d’imposta;
c) data di elaborazione della comunicazione, in caso di mancata presentazione della dichiarazione IVA entro i termini prescritti;
d) data e protocollo telematico della dichiarazione IVA trasmessa per il periodo di imposta 2020, in caso di presentazione della dichiarazione senza il quadro VE.
al fine di offrirgli dati utili
- per presentare la dichiarazione IVA entro novanta giorni dalla scadenza del termine ordinario di presentazione
- ovvero di porre rimedio agli eventuali errori od omissioni commessi nelle dichiarazioni presentate mediante l’istituto del ravvedimento operoso.
Attenzione va prestata al fatto che tale comportamento potrà essere posto in essere a prescindere dalla circostanza che la violazione sia già stata constatata ovvero che siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di controllo, di cui i soggetti interessati abbiano avuto formale conoscenza, salvo la notifica di un atto di liquidazione, di irrogazione delle sanzioni o, in generale, di accertamento, nonché il ricevimento di comunicazioni di irregolarità.
Inoltre il provvedimento specifica che il contribuente potrà anche tramite intermediari abilitati incaricati della trasmissione della dichiarazione richiedere informazioni alla agenzia o segnalare elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.