HOME

/

FISCO

/

REDDITI PERSONE FISICHE 2024

/

730/2021: QUANDO SI POSSONO RATEIZZARE LE SPESE MEDICHE

730/2021: quando si possono rateizzare le spese mediche

La Circolare delle Entrate con chiarimenti sugli oneri deducibili, detraibili e crediti di imposta fornisce indicazioni anche sulla rateizzazione delle spese mediche.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Come ogni anno le Entrate pubblicano il Vademecum aggiornato con chiarimenti per i contribuenti in merito alla compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche 2021, tenendo conto delle novità normative ed interpretative intervenute relativamente all’anno d’imposta 2020.

Con la Circolare del 25 giugno 2021 n. 7, l'Agenzia raccoglie i principali documenti di prassi relativi alle spese che danno diritto a deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta, crediti d’imposta.

Le spese mediche danno diritto ad una detrazione nella misura del 19% e in certi casi anche essere rateizzate

La rateizzazione delle spese mediche in dichiarazione dei redditi 2021

La circolare suddetta specifica che in merito alla rateizzazione delle spese sanitarie da indicare nel Rigo E6  (Art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR) se le spese sanitarie, ad eccezione di quelle relative all’acquisto dei veicoli per disabili, indicate nella dichiarazione nei righi E1, E2 ed E3 superano complessivamente euro 15.493,71 (al lordo della franchigia di euro 129,11) la detrazione può essere ripartita in 4 quote annuali costanti e di pari importo (Circolare 3.01.2001, n. 1/E, risposta 1.1.1, lett. g). 

A questo scopo è sufficiente barrare l’apposita casella, dato che il calcolo della rateizzazione e, quindi, della detrazione spettante verrà eseguito da chi presta l’assistenza fiscale (Caf, professionista o sostituto).

Attenzione va prestata al fatto che la scelta di rateizzazione o di detrazione in un’unica soluzione fatta in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, è una scelta irrevocabile.

La scelta deve essere effettuata con riferimento all’anno in cui le spese sono state sostenute. 

Si specifica che i contribuenti che nelle precedenti dichiarazioni dei redditi, avendo sostenuto spese sanitarie per un importo superiore a euro 15.493,71, hanno optato negli anni d’imposta 2017 e/o 2018 e/o 2019 per la rateizzazione di tali spese riportano nella dichiarazione dei redditi rigo E6 gli importi di cui è stata chiesta la rateizzazione. 

La compilazione del rigo E6 del Modello 730/2021

Questo rigo è riservato ai contribuenti che negli anni 2017 e/o 2018 e/o 2019 hanno sostenuto spese sanitarie superiori a 15.493,71 euro ed hanno scelto la rateizzazione nelle precedenti dichiarazioni dei redditi. 

Attenzione va prestata al fatto che se in più di una delle precedenti dichiarazioni è stata scelta la rateizzazione, è necessario compilare più righi E6 utilizzando distinti modelli. 

  • Nella colonna 1 indicare il numero della rata di cui si intende fruire. Il numero delle rate va da 2 a 4. 
  • Nella colonna 2 indicare l’importo delle spese di cui è stata chiesta la rateizzazione.

In particolare se nelle precedenti dichiarazioni è stato utilizzato il mod. 730: 

  • per le spese sostenute nel 2019 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo 136 del prospetto 730-3/2020, mentre nella casella delle rate va indicato il numero 2;
  • per le spese sostenute nel 2017 e/o nel 2018 l’importo da indicare nella colonna 2 è desumibile dal rigo E6 del quadro E del Mod. 730/2020.

Se, invece, è stato utilizzato il modello REDDITI Persone Fisiche, l’importo da indicare nella colonna 2 è quello derivante dalla somma dei righi RP1, colonna 1 e colonna 2, RP2 e RP3 del quadro RP. 

L’importo da indicare nel rigo E6 deve comprendere le spese indicate nella sezione “Oneri detraibili” (punti da 341 a 352) della Certificazione Unica con il codice onere 6. 

Potrebbe interessarti anche 730/2021: le spese mediche e la documentazione da conservare

Tag: DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ DICHIARAZIONE 730/2024: NOVITÀ REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024

La tua opinione ci interessa

Accedi per poter inserire un commento

Sei già utente di FISCOeTASSE.com?
ENTRA

Registrarsi, conviene.

Tanti vantaggi subito accessibili.
1

Download gratuito dei tuoi articoli preferiti in formato pdf

2

Possibilità di scaricare tutti i prodotti gratuiti, modulistica compresa

3

Possibilità di sospendere la pubblicità dagli articoli del portale

4

Iscrizione al network dei professionisti di Fisco e Tasse

5

Ricevi le newsletter con le nostre Rassegne fiscali

I nostri PODCAST

Le novità della settimana in formato audio. Un approfondimento indispensabile per commercialisti e professionisti del fisco

Leggi anche

REDDITI LAVORATORI AUTONOMI · 22/11/2024 Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio

Attribuito il codice ATECO alla ormai consolidata categoria degli influencer: i dettagli

Codice ATECO Influencer: operativo dal 1° gennaio

Attribuito il codice ATECO alla ormai consolidata categoria degli influencer: i dettagli

Cessione diritto di superficie: quando è tassato il corrispettivo

Le Entrate chiriscono la tassazione del corrispettivo nella cessione del diritto di superficie anche alla luce delle novità introdotte dalla scorsa Legge di Bilancio

Redditi 2024: ultimi giorni per provvedere

Scade il 31 ottobre l'invio del modello redditi 2024 anno di imposta 2023 per: persone fisiche, società ed enti

L'abbonamento adatto
alla tua professione

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

L'abbonamento adatto alla tua professione

Fisco e Tasse ti offre una vasta scelta di abbonamenti, pensati per figure professionali diverse, subito accessibili e facili da consultare per ottimizzare i tempi di ricerca ed essere sempre aggiornati.

Maggioli Editore

Copyright 2000-2024 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.

Pagamenti via: Pagamenti Follow us on:

Follow us on:

Pagamenti via: Pagamenti

Maggioli Editore

Copyright 2000-2021 FiscoeTasse è un marchio Maggioli SPA - Galleria del Pincio 1, Bologna - P.Iva 02066400405 - Iscritta al R.E.A. di Rimini al n. 219107- Periodico Telematico Tribunale di Rimini numero R.G. 2179/2020 Registro stampa n. 12 - Direttore responsabile: Luigia Lumia.