Per i soggetti ISA, scade oggi 15 settembre il termine per il versamento delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi, IRAP e IVA, che erano in scadenza dal 30.06 al 31.08.2021.
Chi oggi 15 settembre non pagherà o verserà l'importo in misura inferiore, potrà da domani avvalersi solo del ravvedimento, ricordiamo infatti che con la Risoluzione n. 53 del 5 agosto, l'Agenzia ha precisato che i versamenti che scadono oggi non potranno essere differiti di altri 30 giorni con la maggiorazione dello 0,40%.
Il ravvedimento operoso permette di rimediare a omissioni ritardi, irregolarità pagando una sanzione inferiore rispetto a quella che spetterebbe nel caso in cui fosse l'Agenzia delle Entrate ad irrogarla.
La sanzione ordinariamente prevista per omesso o insufficiente versamento dell'imposta dovuta (art. 13 del d.lgs. n. 471/1997) è pari al 30% delle somme non versate o versate in ritardo, tale sanzione è però ridotta in sede di autoliquidazione, in funzione della tempestività con cui il contribuente attua la regolarizzazione.
Il decreto legislativo n. 158/2015 ha modificato la normativa sulle sanzioni per ritardati od omessi versamenti, riducendo alla metà la sanzione ordinaria per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni dalla scadenza (concetto di lieve ritardo), in tali casi, quindi, la sanzione passa dal 30% al 15%,
Per sapere come calcolare la tua rata leggi lo speciale Ravvedimento operoso 2021: sanzioni e codici tributo per mettersi in regola
Proroga dei versamenti al 15 settembre a chi spetta
La proroga prevista al 15 settembre dei termini dei versamenti, prevista dall'art 9 ter del DL 73/2021 inserito nella legge di conversione n 106/2021, riguarda:
- i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (prescindendo dal fatto che gli stessi applichino o meno gli ISA) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun ISA, dal relativo DM
- i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021, in deroga all'art 17 comma 2 (regolamento DPR n 435/2021) sono prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.
di conseguenza, ricorrendo tali condizioni, la proroga si applica anche, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020:
- ai soggetti che presentano cause di esclusione dall’applicazione degli indici sintetici di affidabilità fiscale,
- a quelli che adottano il regime di vantaggio c.d. contribuenti minimi (art 27 comma 1 DL 98/2011)
- a quelli che applicano il regime forfetario (art 1 commi 54-89 DL 190/2014)
- nonché ai soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese (artt 5, 115, 116), aventi i requisiti indicati al comma 1 dell’articolo 9-ter.
Con Risoluzione n 53 del 5 agosto le Entrate hanno chiarito il perimetro della proroga dei versamenti e specificato anche il tema della rateizzazione. che riguarda molti contribuenti.
Rateizzazione dei pagamenti
Le somme dovute a titolo di saldo e di primo acconto delle imposte sui redditi, compreso il versamento annuale dell’IVA, e dell’imposta regionale sulle attività produttive possono essere versate anche in rate mensili di pari importo, di cui la prima in scadenza entro il 15 settembre 2021.
La rateazione deve concludersi in ogni caso entro il mese di novembre e sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al tasso del 4% annuo.
La risoluzione n 59/2021 chiarisce che, i termini di versamento possono così riassumersi:
- entro il 15 settembre 2021, nel caso di versamento in unica soluzione, per tutti i soggetti che hanno beneficiato della proroga - titolari o non titolari di partita IVA;
nel caso di versamento rateizzato:
- per i soggetti titolari di partita IVA:
- entro il 15 settembre 2021 la prima rata, senza interessi;
- entro il 16 settembre 2021 la seconda rata, con interessi;
- entro il 18 ottobre 2021 la terza rata, con interessi;
- entro il 16 novembre 2021 la quarta rata, con interessi.
- per i soggetti non titolari di partita IVA che partecipano a società, associazioni e imprese
- entro il 15 settembre 2021, la prima rata, senza interessi;
- entro il 30 settembre 2021, la seconda rata, con interessi;
- entro il 2 novembre 2021, la terza rata, con interessi;
- entro il 30 novembre 2021, la quarta rata, con interessi.
L'agenzia nella risoluzione ha proposto questa tabella di riepilogo:
TITOLARI DI PATITA IVA
N.RATA | SCADENZA | INTERESSI % |
1 | 15 settembre | 0 |
2 | 16 settembre | 0,01 |
3 | 18 ottobre | 0,34 |
4 | 16 novembre | 0,67 |
NON TITOLARI DI PARTITA IVA
1 | 15 settembre | 0 |
2 | 30 settembre | 0,17 |
3 | 2 novembre | 0,50 |
4 | 30 novembre | 0,83 |
Si specifica che i soggetti che hanno già iniziato il pagamento in forma rateale, nel rispetto di termini vigenti prima della proroga, possono proseguire i versamenti secondo le scadenze previste dal piano di rateazione originario.
In questo caso, il termine di versamento delle rate in scadenza nel periodo 30 giugno-31 agosto 2021 può considerarsi posticipato al 15 settembre 2021, senza applicazione di interessi.
Sulle rate aventi scadenza successiva al 15 settembre 2021 sono dovuti gli interessi al tasso del 4 per cento annuo, a decorrere dal 16 settembre 2021.
Per approfondimenti sulle rateizzazioni leggi Dichiarazione soggetti Isa: rateizzazione imposte e calcolo interessi dopo la proroga