Autoliquidazione dei codici ditta cessati nel corso dell’anno: dal 1 luglio sarà online un nuovo servizio .
Lo comunica l'INAIL con la circolare n. 18 del 25 giugno 2021 allegata in fondo all'articolo, che illustra anche le modalità di utilizzo.
Il servizio denominato "Autoliquidazione ditte cessate" è rivolto ai soggetti assicuranti, titolari di polizze dipendenti e polizze artigiani e ai loro intermediari, che devono effettuare l’autoliquidazione in caso di cessazione dell’attività.
Il nuovo servizio è raggiungibile sul sito www.inail.it, sia dal menu "Autoliquidazione" sia da "Denunce> Denunce di cessazione" dei servizi online.
Con la nuova procedura online sara possibile :
- inviare la dichiarazione delle retribuzioni relative al periodo dall’inizio dell’anno alla data di cessazione dell’attività per le polizze dipendenti e
- calcolare il premio a conguaglio, sia per le polizze artigiane che per le polizze dipendenti.
Il servizio presuppone che sia stata inoltrata la denuncia di cessazione (cessazione codice ditta) e che il premio relativo all’anno precedente sia stato regolato.
L'"Autoliquidazione ditte cessate" è disponibile fino al giorno 16 del secondo mese successivo alla cessazione; decorso tale termine la dichiarazione delle retribuzioni deve essere inviata tramite Pec alla sede competente.
La circolare, inoltre, fornisce indicazioni:
- sugli elementi per il calcolo del premio,
- sull'applicazione di sconti e agevolazioni e
- chiarisce il regime sanzionatorio previsto in caso di omessa o tardiva presentazione della dichiarazione delle retribuzioni.
Per ulteriori informazioni e dettagli tecnici è possibile consultare anche il manuale utente (Aziende e Intermediari) Autoliquidazione ditte cessate.