Nella dichiarazione dei redditi 2021 (riferite all'anno di imposta 2020) è necessario indicare il bonus ristorazione.
Quest'anno l'indicazione degli aiuti covid è un vero dedalo, in cui è facile perdersi o sbagliare, ma come emerso nell'interrogazione parlamentare della scorsa settimana, la mancata indicazione dei bonus in dichiarazione può dar luogo all'illegittimità (per approfondimenti si rimanda all'articolo Contributi COVID: se non indicati in dichiarazione sono a rischio
Bonus ristorazione: riepilogo
Com'è noto ormai, per contrastare le perdite, a seguito delle chiusure disposte nel periodo delle festività natalizie 2020, il Governo ha varato un ulteriore pacchetto di aiuti a favore delle attività di ristorazione con il c.d. Decreto Natale.
L’articolo 2, D.L. n. 172/2020 prevedeva un contributo destinato esclusivamente ai soggetti che avessero legittimamente beneficiato della prima tranche di aiuti prevista dal D.L. Rilancio (articolo 25, DL 34/2020).
Il ristoro era corrisposto automaticamente dall'Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario o postale sul quale era stato erogato il precedente contributo.
Le attività ammesse al contributo a fondo perduto, con il relativo codice ATECO, erano le seguenti:
- 56.10.11 - Ristorazione con somministrazione
- 56.10.12 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole
- 56.10.20 - Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto
- 56.10.30 - Gelaterie e pasticcerie
- 56.10.41 - Gelaterie e pasticcerie ambulanti
- 56.10.42 - Ristorazione ambulante
- 56.10.50 - Ristorazione su treni e navi
- 56.21.00 - Catering per eventi, banqueting
- 56.29.10 – Mense
- 56.29.20 - Catering continuativo su base contrattuale
- 56.30.00 - Bar e altri esercizi simili senza cucina
Bonus ristorazione: indicazione in dichiarazione
I contributi a fondo perduto vanno esposti nei Modelli Redditi 2021, compilando il relativo quadro utilizzato per la determinazione del reddito d’impresa o di lavoro autonomo, perciò
- quadro RE,
- quadro RF,
- quadro RG,
- quadro LM.
Inoltre, i contributi dovranno essere esposti anche nel quadro RS, compilando il prospetto Aiuti di Stato utilizzando il codice Aiuto "28".
Si precisa che in questo caso, nel rigo RS401 – Aiuti di Stato non va compilato il campo 29 “Importo aiuto spettante” e, di conseguenza, il campo 17 “Importo totale aiuto spettante.
Entriamo nel merito:
- le imprese in contabilità ordinaria nel quadro RF compilano il rigo RF55 con il codice 83 per indicatore i contributi a fondo perduto indicati a Conto Economico che non concorrono a formare il reddito
- le imprese in contabilità semplificata nel quadro RG compilano il rigo RG10 (altri componenti positivi) con il codice 27 per indicare i contributi che non concorrono a formare il reddito e per sterilizzare l'effetto gli stessi importi vanno indicati anche nel rigo RG22 (altri componenti negativi) con il codice 47
- per i redditi derivanti da attività di impresa, arti e professioni va compilata il rigo RE3 dove nella colonna 1 va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito
- nel quadro LM – sezione I – sono stati inseriti due nuovi campi per accogliere i contributi a fondo perduto. La sezione I del quadro LM è dedicata al regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità. Nel rigo LM2 va compilata la colonna 1 dove va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito
- I contribunti che esercitano attività di impresa, arti e professioni che applicano il regime forfettario devono compilare il quadro LM – sezione II. In particolare, nel rigo LM33, colonna 1, va indicato l’ammontare dei contributi a fondo perduto che non concorrono alla formazione del reddito. Ricordiamo che anche in questo caso va compilato il prospetto per gli aiuti di Stato nel quaddro RS