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REGIMI IVA OSS E IOSS: ATTIVI DAL 1 LUGLIO. ECCO ALTRE REGOLE DELLE ENTRATE

Regimi IVA OSS e IOSS: attivi dal 1 luglio. Ecco altre regole delle Entrate

Il Cop Centro operativo di Pescara è competente per la maggior parte delle attività relative all'attivazione dei nuovi regimi IVA OSS e IOSS

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Il Provvedimento n 168315 del 25 giugno dell'agenzia delle entrate stabilisce che il Cop centro Operativo di Pescara sarà il riferimento per la maggior parte delle attività connesse ai 

Regimi IVA OSS e IOSS in partenza dal prossimo 1 luglio 2021.

In particolare, il documento al punto 6 specifica che il COP è individuato quale ufficio competente a svolgere le attività connesse ai regimi speciali Oss non Ue, Oss Ue e Import Scheme di seguito elencate: 

a) la liquidazione dell’imposta dovuta in base alle dichiarazioni, ai sensi dell’articolo 54-quater del Decreto IVA, relativamente alle prestazioni rese verso committenti stabiliti non soggetti passivi, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonché alle cessioni effettuate tramite l’uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi; 7 

b) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 38-bis3, comma 2 del Decreto IVA; 

c) la lavorazione dei rimborsi, ai sensi dell’articolo 74-septies, comma 2 del Decreto IVA; 

d) le attività di accertamento di cui all’articolo 54-quinquies del Decreto IVA relativamente alle prestazioni rese verso committenti non soggetti passivi stabiliti, alle vendite a distanza intracomunitarie di beni e alle vendite a distanza di beni importati da territori terzi o Paesi terzi, con arrivo della spedizione o del trasporto a destinazione dell’acquirente nello Stato, nonché alle cessioni effettuate tramite l’uso di interfacce elettroniche, con partenza e arrivo dei beni nel territorio dello Stato a destinazione di non soggetti passivi; 

e) la gestione del contenzioso nelle controversie relative agli atti emessi nello svolgimento delle attività di cui ai punti precedenti.

Ricordiamo che i regimi OSS e IOSS, pur essendo opzionali per i soggetti passivi, introducono un sistema europeo di assolvimento degli obblighi di dichiarazione e versamento dell’Iva centralizzato e digitale che, di fatto, amplia il campo di applicazione del MOSS (Mini One Stop Shop) alle vendite a distanza e alle prestazioni di servizi rese a consumatori finali.

Con il provvedimento vengono inoltre approvati gli schemi di dati che i soggetti passivi devono trasmettere all’Agenzia nelle fasi di registrazione e dichiarazione (Allegati A, B, C, D, E, F)

Con il provvedimento in esame, specifica l'agenzia, viene completato, il cosiddetto “pacchetto e-commerce”, ossia un insieme di disposizioni che prevedono un sistema europeo di assolvimento dell’Iva, centralizzato e digitale, che ricomprende, oltre i servizi elettronici, di telecomunicazione e di teleradio-diffusione già rientranti nel regime MOSS:

  • le cessioni a distanza intracomunitarie di beni, 
  • le vendite a distanza di merci importate da territori terzi o Paesi terzi, 
  • le cessioni domestiche di beni facilitate da piattaforme 
  • e le forniture di servizi da parte di soggetti passivi non stabiliti all’interno della Unione europea o da soggetti passivi stabiliti all’interno dell’Unione europea ma non nello Stato membro di consumo. 

Per approfondimenti sui nuovi regimi attivi dal 1 luglio si legga anche Iva vendite a distanza: cosa cambia dal 1° luglio 2021

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