L'Iva totalmente indetraibile, per effetto del pro-rata di detraibilità pari a zero, assolta sui costi agevolabili per investimenti in beni strumentali nuovi, può rientrare tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d'imposta previsto a favore delle imprese che, fino al 31 dicembre 2022 (modifica introdotta dall'articolo 1, comma 171, della legge 30 dicembre 2020, n. 178), effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo (di cui all'articolo 1, comma 98, della legge n. 208/2015).
Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con risposta all'interpello del 23.06.2021 n. 428.
L'impresa istante avendo effettuato investimenti dal 2017 al 2020, può così incrementare la misura del credito aggiungendo ai costi sostenuti per gli investimenti anche l’Iva non detratta, e procedendo ad una rettifica delle domande di concessione del credito d'imposta già presentate per gli anni dal 2017 al 2020. Si rammenta che per fruire del credito d’imposta, i soggetti interessati devono presentare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione (a partire dal 31 marzo 2021 dovrà essere utilizzato il nuovo modello con le relative istruzioni) nella quale devono essere indicati i dati degli investimenti agevolabili e del credito d’imposta del quale è richiesta l’autorizzazione alla fruizione.
Ricordiamo che tale credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo dei beni indicati nel comma 99 della legge n. 208/2015, nel limite massimo, per ciascun progetto di investimento:
- di 3 milioni di euro per le piccole imprese,
- di 10 milioni di euro per le medie imprese,
- e di 15 milioni di euro per le grandi imprese.
Il valore dei suddetti investimenti realizzati in ciascun periodo agevolato deve essere determinato secondo i criteri ordinari per l'individuazione del costo dei beni rilevante ai fini fiscali previsti dall'articolo 110, comma 1, lettere a) e b), del TUIR, indipendentemente dalle modalità (ordinarie, forfetarie, sostitutive) di determinazione del reddito da parte del contribuente.
Ai fini della determinazione del valore degli investimenti, è stato altresì precisato che costituisce una componente del costo l'eventuale IVA, relativa alle singole operazioni di acquisto, totalmente indetraibile ai sensi dell'art. 19-bis 1 del DPR 29 settembre 1972, n. 633, ovvero per effetto dell'opzione prevista dall'articolo 36-bis del medesimo DPR n. 633 del 1972.
Non rileva, invece, ai fini della determinazione del valore degli investimenti, l'IVA parzialmente indetraibile in misura corrispondente al rapporto tra l'ammontare delle operazioni che conferiscono il diritto alla detrazione ed operazioni esenti ai sensi del predetto articolo 19, comma 5, del DPR n. 633 del 1972.
In quest'ultima ipotesi, sempre la circolare dell'Agenzia del 27.10.2009 n. 44 precisa che, "l'IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro rata «non può essere considerata come costo afferente le singole operazioni d'acquisto ma è una massa globale (...) che si qualifica come costo generale», è stato evidenziato che «resta salva, ovviamente, la possibilità di computare nel valore degli investimenti l'IVA totalmente indetraibile derivante dal pro-rata di detraibilità pari a zero».
Di conseguenza si ritiene che, laddove l'impresa abbia effettivamente un pro-rata di detraibilità pari a zero, l'IVA indetraibile assolta sui costi agevolabili possa rientrare tra i costi rilevanti ai fini della determinazione della base di commisurazione del credito d'imposta.