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REGIME FORFETTARIO: IL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO NON CONTA PER LA SOGLIA DI ACCESSO

Regime forfettario: il contributo a fondo perduto non conta per la soglia di accesso

Il fondo perduto avendo natura di ristoro per eventi emergenziali non rileva ai fini della soglia di accesso al regime forfettario

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L'agenzia delle Entrate con Risposta a interpello n 443 del 24 giugno fornisce chiarimenti ad un contribuente lavoratore autonomo in regime forfettario, potenzialmente beneficiario del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (Decreto Sostegni) il quale domanda se tale contributo rilevi o meno nella determinazione dei compensi che devono essere raffrontati con la soglia di Euro 65.000, ai fini della permanenza nel c.d. regime forfettario (articolo 1, comma 54, lett. a), della Legge 23 dicembre 2014, n. 190). 

Secondo l'agenzia l'istante non deve includere il contributo di cui al citato articolo 1 ai fini del calcolo del limite previsto dei 65.000 euro.

In particolare, con la circolare n. 5/E del 2021 è stato precisato quanto segue:

il comma 7 dell'articolo 1 del decreto sostegni dispone che «Il contributo di cui al presente articolo non concorre alla formazione della base imponibile delle imposte  sui redditi, non rileva altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e non concorre alla formazione del valore della produzione netta, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446». 

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L'agenzia specifica che l'agevolazione, come quelle vigenti nei mesi precedenti, mantiene l'originaria finalità attribuita dal legislatore al contributo COVID-19 di cui all'articolo 25 del decreto rilancio ossia quella di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della pandemia.

Il comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014 dispone che «contribuenti persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni applicano il regime forfetario di cui al presente comma e ai commi da 55 a 89 del presente articolo se, al contempo, nell'anno precedente [...] hanno conseguito ricavi ovvero hanno percepito compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a euro 65.000»

In relazione ai soggetti che applicano il suddetto regime la circolare prosegue precisando che seppur si tratta di agevolazioni destinate a ristorare i soggetti fruitori della riduzione del fatturato subita nei periodi di riferimento, stante il carattere di eccezionalità nel senso descritto nel paragrafo 2.1 della circolare n. 5/E del 2021 delle misure di cui si tratta strettamente connesso alla diffusione della pandemia da COVID-19, si ritiene che il CFP COVID-19 decreto sostegni (nonché le agevolazioni di questa tipologia previgenti), non rilevino ai fini della soglia di cui al menzionato comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014

In altri termini, come precisato al paragrafo 2.1 del menzionato documento di prassi, le misure di cui si tratta «non attuano una determinata politica fiscale, ma hanno la finalità di compensare, almeno in parte, i gravi effetti economici e finanziari che hanno subito determinate categorie di operatori economici a seguito della diffusione della pandemia da COVID-19», consentendo di ritenere detto contributo irrilevante ai fini della soglia di cui al menzionato comma 54 dell'articolo 1 della legge n. 190 del 2014.

Allegato

Risposta a interpello del 24.06.2021 n. 443

Tag: REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REDDITI PERSONE FISICHE 2024 REGIME FORFETTARIO 2024 REGIME FORFETTARIO 2024

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