Nella nota n. 766 del 17.6.2021 l'ispettorato nazionale del lavoro risponde a richieste di chiarimento in merito all’applicazione della diffida obbligatoria per mancata copertura della quota di collocamento obbligatorio (l.68/1999) per più annualità.
Collocamento obbligatorio: sanzioni e diffida
In accordo con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'ispettorato ricorda che il comma 4 dell’art. 15 prevede che “trascorsi sessanta giorni dalla data in cui insorge l'obbligo di assumere soggetti appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, per ogni giorno lavorativo durante il quale la quota di collocamento obbligatorio risulti non coperta, per cause imputabili al datore di lavoro, egli è tenuto al versamento, a titolo di sanzione amministrativa di una somma pari a cinque volte la misura del contributo esonerativo al giorno per ciascun lavoratore disabile che risulta non occupato nella medesima giornata”.
Tale sanzione è diffidabile e quindi ammessa al pagamento della sanzione minima, solo:
- attraverso la presentazione agli uffici competenti della richiesta di assunzione o
- la stipula del contratto di lavoro con la persona avviata dagli uffici.
Non è prevista invece la possibilità di adempiere alla diffida attraverso la stipula di convenzioni.
Ancora con la nota del 18 luglio 2018 n. 6316 l’Ispettorato ha evidenziato che la sanzione va applicata “a partire dal 61° giorno successivo a quello in cui è maturato l’obbligo senza che sia stata presentata la richiesta di assunzione agli uffici competenti ...ovvero dal giorno successivo a quello in cui il datore di lavoro, pur avendo ottemperato nei termini non abbia proceduto all’assunzione del lavoratore regolarmente avviato dai nuovi Servizi per l’impiego"
Su quest'ultimo punto il datore di lavoro non potrà essere chiamato a rispondere per non aver assunto il lavoratore se il ritardo sia dipeso "dal mancato o ritardato avviamento da parte dell’ufficio competente”.
Quindi il pagamento della sanzione in misura minima è ammesso solo se:
- la violazione sia stata effettivamente sanata mediante uno degli adempimenti
- anche oltre i 60 giorni, se effettuate spontaneamente, mediante diffida “ora per allora”.
Obbligo scaduto: niente diffida
In particolare, nel caso di riduzione dell’organico aziendale che faccia venir meno l'obbligo, l'eventuale violazione verificata per il passato non risulterà diffidabile e gli uffici territoriali dovranno provedere con la notifica di illecito, sulla base del numero di giornate lavorative tra la data di scadenza dei 60 giorni previsti per adempiere agli obblighi fino al momento in cui questi, per la riduzione di organico, sono venuti meno