L'ispettorato nazionale del lavoro ha pubblicato una nota, la n. 967 del 17 giugno 2021, in risposta ad alcune richieste di chiarimento in merito al trattamento sanzionatorio applicabile in relazione alla violazione dell’obbligo previsto dall’art. 25 bis, comma 1, D.P.R. 14 novembre 2002 n. 313, inserito dall’art. 2 D.Lgs. n. 39/2014.
Vale la pena ricordare che la norma riguarda l’obbligo di richiedere il certificato del casellario giudiziale per chi intende assumere con contratto di lavoro subordinato personale per attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori.
Il certificato deve attestare l'assenza di condanne per reati di cui agli artt. 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600- quinquies e 609-undecies del codice penale .
In generale, il datore di lavoro che non adempie all'obbligo in questione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria, prevista dall’art. 2, comma 2, del citato D.Lgs. n. 39/2014, del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 15.000.
In merito la nota dell'Ispettorato specifica che, sulla base del parere dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali che si è espresso con nota prot. 5310 del 16 giugno u.s. nell’ipotesi in cui il datore di lavoro proceda ad assumere “contestualmente” più lavoratori in violazione delle disposizioni in questione, la sanzione va irrogata una sola volta e che la pluralità di lavoratori coinvolti potrà rilevare unicamente per la valutazione della gravità del fatto, eventualmente in sede di adozione della successiva ordinanza ingiunzione.
Nel caso invece di assunzioni effettuate in momenti diversi, la sanzione andrà applicata in relazione a ciascun lavoratore.