Con Risposta a interpello n 418 del 18 giugno 2021 le entrate forniscono chiarimenti in merito alla corretta tassazione della rendita erogata a titolo di prestazione della previdenza professionale LPP (percepita da una società di diritto svizzero) nel caso di ritardo dell'applicazione della ritenuta alla fonte da parte dell'intermediario residente in italia.
L'agenzia specifica che la risoluzione n. 3/E del 27 gennaio 2020 ha chiarito che nel caso in cui il contribuente sia un soggetto fiscalmente residente in Italia, alle prestazioni erogate dal "secondo pilastro" svizzero non riscosse tramite intermediari residenti, non può applicarsi la ritenuta alla fonte del 5% a titolo d'imposta.
L'articolo 55-quinquies del decreto legge n. 50 del 2017, che assimila il trattamento fiscale delle prestazioni LPP alle rendite AVS, mantiene l'espressa previsione della presenza di un intermediario residente che applichi una ritenuta di imposta al 5%, esonerando il contribuente dall'indicazione di tali somme nella dichiarazione dei redditi. Il tracciamento del flusso finanziario, in questo caso, avvine per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l'applicazione della norma agevolativa.
Invece, nel caso di prestazioni LPP riscosse per il tramite di un intermediario residente alle quali NON è stato possibile applicare la ritenuta del 5% a causa del ritardo con cui è stato conferito lo specifico incarico alla banca, l'agenzia chiarisce che il contribuente percipiente potrà autoliquidare in dichiarazione l'imposta dovuta, assoggettandole all'imposta sostitutiva con la medesima aliquota del 5% che le stesse avrebbero scontato se fosse stata applicata la ritenuta da parte dell'intermediario finanziario.
Nella fattispecie in esame l'agenzia riepiloga che l'Istante potrà indicare:
- le rendite LPP incassate nel 2019 nella sezione V del quadro RM del Modello Redditi PF 2020, riportando:
- la causale residuale "I",
- il codice dello Stato estero "071" (corrispondente alla Svizzera)
- e versando l'importo con il codice tributo "1242". Nel presupposto che il modello Redditi PF 2020 sia già stato inviato, essendo ormai scaduti i termini ordinari di presentazione, il contribuente potrà presentare una dichiarazione integrativa.
- le rendite incassate nel 2020 senza l'applicazione della ritenuta potranno essere indicate con le stesse modalità nel Modello Redditi PF 2021.
In merito alla determinazione della base imponibile l'agenzia ricorda che la risposta all'istanza di consulenza giuridica n. 2 del 2020 ha precisato che la ritenuta deve essere applicata dall'intermediario sul valore lordo della prestazione al momento della corresponsione in Italia.
Tali chiarimenti sono estensibili anche all'ipotesi in cui, non essendo stata applicata la ritenuta da parte dell'intermediario finanziario residente intervenuto nel pagamento, le rendite LPP siano indicate in dichiarazione da parte del contribuente stesso.
Si ritiene, pertanto, che nella predisposizione della dichiarazione dei redditi l'Istante dovrà individuare il momento impositivo secondo il principio di cassa, indicando l'importo lordo relativo ai trimestri effettivamente incassati sui quali l'intermediario finanziario non ha applicato la ritenuta.
Riguardo alla conversione delle valute estere dei Paesi non aderenti all'euro, le istruzioni al modello Redditi PF 2020 e al modello Redditi PF 2021 precisano che in tutti i casi in cui è necessario convertire in euro redditi, espressi in valuta estera deve essere utilizzato il cambio indicativo di riferimento del giorno in cui gli stessi sono stati percepiti o sostenuti o quello del giorno precedente più prossimo.
Si riassumono i dati dell'interpello:
- l'Istante è persona fisica fiscalmente residente in Italia,
- ha prestato la propria attività lavorativa, come dipendente, presso una società svizzera
- ha maturato, a seguito del pensionamento, il diritto a ricevere, oltre all'assicurazione per la vecchiaia e superstiti (c.d. "AVS"), anche la rendita prevista della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (c.d. "LPP").
Il contribuente evidenzia di percepire da una società di diritto svizzero una rendita di vecchiaia, erogata a titolo di prestazione previdenziale "secondo pilastro".
Gli importi sono stati pagati, con frazionamento trimestrale anticipato direttamente su un conto corrente bancario italiano a lui cointestato ed acceso presso un istituto di credito italiano che, tuttavia, non ha operato sugli stessi la trattenuta a titolo di ritenuta d'imposta pari al 5 per cento.
L'Istante ha precisato che nel mese di giugno 2020 ha chiesto alla Banca di effettuare la trattenuta del 5% sulle rendite da LPP e visto il ritardo nella risposta da parte della prima banca ha conferito mandato ad altra Banca italiana per l'applicazione della ritenuta del 5% sulle prestazioni erogate da LPP/II Pilastro svizzero.
Egli ha chiesto alla agenzia delle entrate come comportarsi in dichiarazione dei redditi visto il ritardo nella applicazione delle ritenute.