Emanate dall'INPS nella circolare n. 87 del 18.6.2021, finalmente, le istruzioni sulla proroga dello sgravio contributivo integrale per le assunzioni con contratto di apprendistato (apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, detto anche apprendistato di primo livello) in favore dei datori di lavoro con numero di addetti pari o inferiore a nove, introdotto dalla legge di bilancio 2020.
La norma è stata infatti prorogata anche per l’anno 2021 dal decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176. (cd. Decreto Ristori )
Si ricorda che lo sgravio si applica per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto; per gli anni di contratto successivi al terzo, invece, resta ferma l’aliquota contributiva del 10%.
- Lo sgravio si applica sulle assunzioni con contratto di apprendistato ai sensi dell’articolo 43 del decreto legislativo n. 81/2015 effettuate nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020 (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019) o
- tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021 (art. 15-bis, comma 12, del D.L. n. 137/2020).
Per la fruizione dello sgravio il requisito dimensionale del datore di lavoro (dipendenti pari o inferiori a nove ) deve sussistere al momento dell’assunzione dell’apprendista e permane anche se successivamente il datore di lavoro supera.
Applicazione dello sgravio contributivo
L'istituto precisa che "lo sgravio comporta per i primi 36 mesi di contratto di apprendistato l’azzeramento dell’aliquota contributiva a carico del datore di lavoro prevista dall'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge n. 296/2006. Considerato il disposto letterale della norma, ai rapporti di lavoro citati si applicano anche gli esoneri contributivi previsti dall’articolo 32, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo n. 150/2015.
Quindi i datori di lavoro interessati sono soggetti, a decorrere dal 37° mese del contratto di apprendistato di primo livello, all’aliquota contributiva del 10% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, ferma restando l’applicazione degli altri incentivi per l’intera durata del contratto di apprendistato di primo livello.
L’aliquota contributiva a carico dell’apprendista rimane, invece, pari al 5,84% della retribuzione imponibile, per tutta la durata del periodo di formazione.
La circolare precisa il trattamento contributivo previsto nei casi di trasformazione del rapporto di lavoro
Inoltre ricorda che il datore di lavoro deve risultare in possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC) ed è tenuto al rispetto delle norme a tutela delle condizioni di lavoro e degli altri obblighi di legge, nonché degli accordi e contratti collettivi nazionali e di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale
Sgravio e rispetto Regime de minimis
Lo sgravio contributivo in argomento può essere fruitonel rispetto delle previsioni e dei massimali di aiuto di cui al Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis, nonché degli altri Regolamenti disciplinanti gli aiuti de minimis per le imprese che forniscono servizi di interesse economico generale, che operano nel settore della pesca e nella produzione primaria di prodotti agricoli.I suddetti massimali devono essere rispettati facendo riferimento al momento dell’assunzione dell’apprendista.
Compilazione flusso Uniemens
Per le assunzioni con decorrenza gennaio 2020, per i lavoratori interessati allo sgravio, i datori di lavoro compileranno il flusso Uniemens sempre valorizzando, nell’elemento <Qualifica1> il codice “5”, avente il significato di “Apprendista” e nell’elemento <TipoLavoratore> il codice “PA” avente il significato di “Apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore”.
Per i primi tre anni di apprendistato, nell’elemento <TipoContribuzione> si dovranno invece riportare codici differenti, a seconda dell’anno di godimento dello sgravio, come di seguito riportati:
JA | Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – primo anno di sgravio. |
JB | Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – secondo anno di sgravio. |
JC | Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – terzo anno di sgravio. |
I sopra esposti codici andranno utilizzati anche per gli apprendisti iscritti al Fondo minatori, ma occupati in superficie.
Al contrario, per i soli apprendisti occupati in sotterraneo, iscritti al Fondo minatori, il codice tipo contribuzione è caratterizzato dalla prima lettera “K”, secondo l’elenco che segue:
KA | Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – primo anno di sgravio. |
KB | Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – secondo anno di sgravio. |
KC | Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro (art. 1, comma 8, della legge n. 160/2019 e dal comma 12 dell’art. 15 bis del D.L. n. 137/2020) – terzo anno di sgravio. |
Per gli apprendisti assunti da gennaio 2020, i datori di lavoro interessati, che abbiano utilizzato codici tipo contribuzione impropri, per il recupero di differenze contributive valorizzeranno all’interno di <DenunciaIndividuale> <DatiRetributivi> <AltreACredito> <CausaleACredito> il codice causale di nuova istituzione “L603”, avente il significato di "Rec. eccedenza contribuzione apprendisti art.1, comma 8, legge 27 dicembre 2019, n. 160”, in <ImportoACredito> l’importo dell’eccedenza contributiva da recuperare.
La valorizzazione del predetto codice causale può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza luglio e agosto 2021.