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AUTOTRASPORTO: FINO AL 28 GIUGNO INVIO DELLE DOMANDE DI RIDUZIONE DEI PEDAGGI 2020

Autotrasporto: fino al 28 giugno invio delle domande di riduzione dei pedaggi 2020

Invio da parte degli autotrasportatori, della richiesta di prenotazione di riduzione dei costi sostenuti per i pedaggi autostradali relativi ai transiti effettuati nel 2020

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Dalle ore 9:00 del 22 giugno 2021 e fino alle ore 14:00 del 28 giugno 2021, le imprese iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi, (le imprese, le cooperative a proprietà indivisa, i consorzi, le società consortili ed i raggruppamenti, come meglio definiti di seguito) potranno inviare la domanda di prenotazione per la richiesta del beneficio di riduzione compensata dei costi sostenuti nel 2020 per i pedaggi autostradali, effettuati con veicoli, posseduti a titolo di proprietà o disponibilità ed adibiti a svolgere servizi di autotrasporto di cose, che appartengono alla classe ecologica Euro III, Euro IV, Euro V, Euro VI o superiore, o ad alimentazione alternativa od elettrica e che rientrano, quanto a sistema di classificazione per il calcolo del pedaggio, nelle classi B, 3, 4 o 5 se basato sul numero degli assi e della sagoma dei veicoli stessi oppure nelle classi 2, 3 o 4, se volumetrico. 

Le disposizioni relative alla riduzione dei pedaggi autostradali per transiti effettuati nell'anno 2020 sono state definite la Delibera del Ministero dei Trasporti del 10.06.2021 pubblicata in GU del 19.06.2021 n. 145.

Soggetti beneficiari

Le riduzioni dei pedaggi autostradali possono essere richieste dai soggetti che, alla data del 31 dicembre 2019 ovvero nel corso dell'anno 2020: 

  1. quali imprese, risultavano iscritte all'Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi di cui all'art. 1 della legge 6 giugno 1974, n. 298; 
  2. quali cooperative aventi i requisiti mutualistici, di cui all'art. 26 del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, oppure quali consorzi o quali societa' consortili costituiti a norma del libro V, titolo X, capo I, sez. II e II-bis del codice civile, aventi nell'oggetto l'attivita' di autotrasporto, risultavano iscritti al predetto Albo nazionale degli autotrasportatori; 
  3. quali imprese di autotrasporto di merci per conto di terzi oppure quali raggruppamenti aventi sede in uno dei Paesi dell'Unione europea risultavano titolari di licenza comunitaria rilasciata ai sensi del regolamento CE 1072/2009 del 21 ottobre 2009; 
  4. quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in Italia esercenti attivita' di autotrasporto in conto proprio risultavano titolari di licenza in conto proprio di cui all'art. 32 della legge 6 giugno 1974, n. 298; 
  5. quali imprese oppure quali raggruppamenti aventi sede in altro Paese dell'Unione europea, esercitavano l'attivita' di autotrasporto in conto proprio. I soggetti di cui alle lettere a) e b), iscritti all'Albo nazionale degli autotrasportatori successivamente al 1° gennaio 2020, possono richiedere le riduzioni soltanto per i viaggi effettuati dopo la data di tale iscrizione. I soggetti di cui alle lettere c) e d), titolari delle licenze ivi previste successivamente al 1° gennaio 2020, possono richiedere le riduzioni soltanto per viaggi effettuati dopo la data di rilascio di dette licenze. Nel caso in cui per gli istanti cui alle lettere b) e c) siano presenti imprese che effettuano trasporti in conto proprio, attivita' definita dalla legge n. 298/1974 - dall'art. 31 all'art. 39, si rimanda al punto 2 per la determinazione del rimborso.

Misura del beneficio

La riduzione è commisurata al valore delle fatture ricevute da ciascuna delle società che gestisce i sistemi di pagamento differito dei pedaggi nell'anno relative ai soli pedaggi autostradali.

Condizione per poter avere il diritto al rimborso è che il totale delle fatture ricevute nell'anno e relative ai soli pedaggi autostradali ammonti almeno a euro 200.000,00.

La riduzione è calcolata:

  • in ragione dei diversi scaglioni di fatturato globale annuo,
  • sulla base della classe ecologica (Euro) del veicolo 
  • e della relativa percentuale di riduzione

secondo i valori indicati nella Tabella riduzione costi allegata alla delibera

Presentazione delle domande e scadenze da ricordare

La richiesta del beneficio di riduzione dei pedaggi autostradali deve avvenire, a pena di irricevibilità, attraverso l’apposito applicativo «PEDAGGI» presente sul portale dell’Albo nazionale degli autotrasportatori e raggiungibile all’indirizzo internet https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/servizio-gestione-pedaggi. A tal fine è necessario preliminarmente registrarsi allo stesso portale attraverso la procedura attivabile dall’indirizzo https://www.alboautotrasporto.it/web/portale-albo/iscriviti.

La procedura di riduzione compensata dei pedaggi autostradali per i transiti effettuati nell’anno 2020, si articola in due fasi:

  • fase 1 - prenotazione della domanda: dalle ore 9,00 del 22 giugno 2021 e fino alle ore 14,00 del 28 giugno 2021
  • fase 2 - inserimento dei dati relativi alla domanda e firma ed invio della domanda:
    • dalle ore 9,00 del 21 luglio 2021 e fino alle ore 14,00 del 6 agosto 2021
    • e dalle ore 9,00 del 23 agosto 2021 alle ore 14,00 del 2 settembre 2021.

Allegati

Delibera Ministero Trasporti del 10.06.2021
Delibera Ministero Trasporti del 10.06.2021 - Tabella riduzioni

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