Con la Circolare n. 86 del 17 giugno 2021, l'INPS illustra la disciplina del Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali approfondendo in particolare alle prestazioni straordinarie, fornendo le modalità di compilazione del flusso Uniemens.
Il Fondo prevede, infatti in via straordinaria, l'erogazione di assegni straordinari di incentivo all'esodo ai lavoratori in esubero all'esodo, che perfezionino i requisiti per il diritto alla pensione di vecchiaia o anticipata entro un periodo massimo di 60 mesi dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.
Di seguito vediamo la disciplina general del Fondo
Con l’accordo sindacale nazionale stipulato in data 18 luglio 2018 tra Utilitalia, Cisambiente, Legacoop, Fise Assoambiente e FP CGIL, FIT CISL, Uiltrasporti UIL, FIADEL, era stato deciso di costituire il Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle imprese dei servizi ambientali .
L' accordo è stato recepito con il decreto 9 agosto 2019, n. 103594, del Ministro del Lavoro con il Ministro dell’Economi che ha istituito il Fondo presso l’INPS . Quindi i datori di lavoro del relativo settore, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo , ottobre 2019 - ai fini dell’obbligo contributivo non sono più destinatari della disciplina del FIS. Per quanto riguarda l’accesso alle prestazioni ordinarie e integrative il Fondo è pienamente operativo dalla data di nomina del Comitato amministratore, intervenuta il 7 agosto 2020. Nell'ultimo paragrafo le istruzioni per il versamento dei contributi a partire da ottobre 2019 , da effettuare entro il 16 settembre 2021
Ambito di applicazione
Il Fondo di solidarietà ha lo scopo di fornire al personale dei datori di lavoro del settore dei servizi ambientali ) v. tabella di cui all’Allegato n. 2 )che occupano mediamente più di cinque dipendenti :
- interventi a tutela del reddito, nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le causali previste in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie, nonché in presenza di processi di agevolazione all’esodo.
- prestazioni integrative ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro in presenza di problematiche occupazionali e finanziare programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Sono beneficiari: i dipendenti dei datori di lavoro del settore, ivi compresi gli apprendisti con contratto di apprendistato professionalizzante, ad esclusione dei dirigenti.
i datori di lavoro aventi i requisiti per l’iscrizione al Fondo del Trentino e al Fondo di Bolzano-Alto Adige potranno uscire da detti Fondi territoriali e aderire al Fondo bilaterale di solidarietà del settore dei servizi ambientali.
Prestazioni del Fondo Servizi Ambientali
Il Fondo provvede all’erogazione delle seguenti prestazioni
- 1) assegni ordinari a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali previste dal Titolo I del D.lgs n. 148/2015 in materia di integrazioni salariali ordinarie e/o straordinarie (cfr. l’art. 6, comma 1, lettera a);
- 2) prestazioni integrative, in termini di importi o durate, rispetto alla Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI) ovvero alle prestazioni previste dalla legge in caso di cessazione del rapporto di lavoro (cfr. l’art. 6, comma 1, lettera b);
- 3) assegni straordinari per il sostegno al reddito su richiesta del datore di lavoro a favore di lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 60 mesi, a seguito di accordi sindacali aziendali che tali assegni prevedano nell'ambito di programmi di incentivo all'esodo (cfr. l’art. 6, comma 1, lettera c).La circolare fornisce tutte le istruzioni dettagliate per la domanda e la gestione dell'Assegno straordinario
Il Fondo puo anche stipulare convenzioni con i fondi interprofessionali al fine di assicurare l’effettuazione di programmi formativi, di riconversione o riqualificazione professionale.
Modalità di finanziamento delle prestazioni
Le prestazioni del Fondo sono finanziate dai contributi seguenti:
- contributo ordinario dello 0,65% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti. Il contributo è calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i dipendenti, esclusi i dirigenti. Per i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti l’aliquota è pari allo 0,45% (di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico dei lavoratori). a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo del Fondo di solidarietà del settore dei servizi ambientali (ottobre 2019)
- contributo addizionale In caso di ricorso all’assegno ordinario del Fondo per sospensioni o riduzioni di lavoro,a carico del datore di lavoro, nella misura dell’1,50%, calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori che fruiscono della prestazione.
- Contributo integrativo per il finanziamento della prestazione integrativa NASpI: nella misura del 3% della retribuzione che il lavoratore interessato avrebbe percepito
- Contributo straordinario per il finanziamento di prestazioni di assegno straordinario: Pin caso di esodo agevolato contribuzione straordinaria relativa ai soli lavoratori interessati alla corresponsione degli assegni medesimi, in misura corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari erogabili
- Contributo aggiuntivo in cifra fissa, a carico del datore di lavoro, di euro 10 mensili per 12 mensilità, per ciascun dipendente a tempo indeterminato non in prova
Codifica datori di lavoro
Come detto il “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali” è riservato ai datori di lavoro, esercenti servizi ambientali, che non rientrano nell’ambito di applicazione della normativa in materia di integrazione salariale ordinaria e/o straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti nel semestre precedente.
Le posizioni contributive assegnate ai suddetti datori di lavoro dovranno essere contraddistinte dal codice di autorizzazione (“1Z”, che assume il significato di “Fondo bilaterale di solidarietà per il sostegno del reddito del personale del settore dei servizi ambientali”.
Istruzioni Uniemens
A decorrere dal mese di luglio 2021 ai fini della compilazione del flusso Uniemens, la contribuzione ordinaria sarà calcolata nella aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti dei datori di lavoro che siano stati codificati con il c.a. “1Z”, con esclusione dei dirigenti e apprendisti non professionalizzanti.
I datori di lavoro dovranno versare la contribuzione dovuta da ottobre 2019 al mese di giugno 2021 entro il giorno 16 settembre 2021.
Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da ottobre 2019 a giugno 2021 (mese precedente alla messa a regime del flusso Uniemens), i datori di lavoro valorizzeranno – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati:
- in <CausaleADebito>, il codice “M072” o “M073”;
- in <Retribuzione>, l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti e gli apprendisti non professionalizzanti;
- in <SommaADebito>, l’importo del contributo, pari allo 0,45% dell’imponibile contributivo per i datori di lavoro che occupano da più di cinque fino a quindici dipendenti e pari allo 0,65% dell’imponibile contributivo per i datori di lavoro che occupano più di quindici dipendenti.