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CONTRIBUTI LAVORO DOMESTICO: ISTRUZIONI SU MANCATO PREAVVISO E FERIE NON GODUTE

2 minuti, Redazione , 18/06/2021

Contributi lavoro domestico: istruzioni su mancato preavviso e ferie non godute

Chiarimenti sul versamento dei contributi per periodi di mancato preavviso e ferie non godute da calcolare fino alla data di cessazione del rapporto

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il messaggio 2330/2021 l' INPS risponde a quesiti chiarendo le modalita di  pagamento dei contributi relativi a periodi di mancato preavviso e/o ferie non godute per i lavoratori domestici.

L'istituto ricorda che con il messaggio n. 13156 del 14 agosto 2013 è stata rilasciata, nell’ambito del “Portale dei Pagamenti”, una specifica funzione pertale  versamento e fornisce chiarimenti e un esempio di calcolo

In merito all’indennità sostitutiva del preavviso l’Istituto ricorda che le somme erogate a tale titolo devono essere aggiunte, ai fini del calcolo dei contributi, alla retribuzione dell’ultimo periodo di paga, ma attribuite, ai fini dell'accredito dei contributi assicurativi a favore del lavoratore, al periodo cui esse si riferiscono 

In merito alle ferie non godute, si ricorda invece che :

  1. le ferie non possono essere monetizzate, salvo i giorni non goduti che residuano alla cessazione del rapporto di lavoro,
  2. la natura di tale monetizzazione è retributiva,in quanto si tratta di somme  strettamente correlate al rapporto di lavoro .

Ne deriva che  il pagamento della contribuzione previdenziale relativa alle somme imponibili corrispondenti al periodo (settimane/ore) di ferie maturate e non godute deve essere effettuato insieme all’ultimo periodo lavorato, fino alla data di effettiva cessazione del rapporto di lavoro.

Il messaggio riporta l'esempio di un  lavoratore domestico  licenziato senza preavviso e senza aver fruito delle ferie maturate: è dovuta la contribuzione anche per la retribuzione percepita a tale titolo Esempio di calcolo: Cessazione di un rapporto di lavoro con un impegno di 24 ore settimanali e con una anzianità di servizio di due anni – data fine rapporto: 27 giugno 2020 senza preavviso – ferie non fruite.

Il lavoratore ha diritto a 15 giorni di indennità di mancato preavviso e ha maturato 13 giorni di ferie di cui non ha fruito.

Il datore di lavoro, dopo aver comunicato la data di cessazione, attraverso il “Portale dei Pagamenti”, dovrà indicare i 15 giorni di calendario di preavviso (le tre settimane comprese dal 28/06/2020 al 12/07/2020), e generare due Avvisi di pagamento “pagoPA” come  segue :

  1. 2°/2020 - che conterrà anche le ore retribuite come ferie maturate e non fruite: 312 ore lavorate (24hx13sett) + 52 ore retribuite per ferie (24h/6ggx13gg) per un totale di 364 ore;
  2. 3°/2020 - per il pagamento delle tre settimane di mancato preavviso: 24h/7ggx15gg = 52 ore (51,43 arrotondato per eccesso) per le prime tre settimane di luglio, dove cadono i 15 giorni, che saranno indicate nella causale di pagamento con la lettera “P”.

Tag: LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

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