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BONUS COVID 2021: REGOLE PER LE DOMANDE RESPINTE

5 minuti, Redazione , 20/10/2021

Bonus COVID 2021: regole per le domande respinte

Tutte le regole sulle indennità COVID 19 2021 (stagionali braccianti pescatori turismo, spettacolo), cd. Bonus INPS .Le modalità per chiedere il riesame entro 20 gg.

Ascolta la versione audio dell'articolo

Con il messaggio 2309  del 16.6.2021  l'INPS aveva comunicato l'istituzione delle nuove indennità per i lavoratori danneggiati dal COVID 19 da parte del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, (decreto Sostegni bis). Il 29 giugno  è stata pubblicata la circolare completa di istruzioni (circolare 90 del 29.6.2021) che riepiloga quanto già anticipato. 

Il  SERVIZIO INPS online  per la presentazione della domanda di indennità Covid-19  è stato attivato il 25 giugno scorso.   Va sottolineato che :

  • I lavoratori già beneficiari dell’indennità prevista dal decreto Sostegni (decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41) stanno ricevendo il pagamento senza dover presentare una nuova domanda.
  • I lavoratori che, viceversa, non hanno beneficiato dell’indennità del decreto Sostegni possono  presentare la domanda per il bonus INPS dal 25 giugno al  30 settembre 2021.
  • Per l'invio  saranno utilizzati i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Enti di Patronato nel sito internet dell’INPS: accedendo con PIN INPS, SPID,  CIE o CNS. 

Con il messaggio 3530 del 18 ottobre, INPS comunica che è terminata la gestione delle domande, e fornisce  le istruzioni per chiedere il riesame  per quelle che sono state  respinte. L'istituto fornisce la lista delle possibili motivazioni QUI L'ALLEGATO

Di seguito rivediamo in dettaglio le categorie di beneficiari e i requisiti.

Indennità COVID-19 1600 euro  a chi spettano

L’articolo 42, comma 1, del decreto Sostegni bis prevede l’erogazione di una indennità una tantum diA 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del decreto-legge n. 41-2021(Decreto sostegni). Inoltre hanno diritto anche i lavoratori delle stesse categorie, che abbiano maturato i requisiti specifici alla data del 26 maggio 2021 (vedi tabella sotto)

In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari dellaprecedente tutela:

  • lavoratori stagionali e lavoratori in somministrazione dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori in somministrazione appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori intermittenti;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • lavoratori incaricati alle vendite a domicilio;
  • lavoratori a tempo determinato dei settori del turismo e degli stabilimenti termali;
  • lavoratori dello spettacolo.

Inps conferma che i lavoratori che hanno già fruito delle indennità 2400 del Sostegni 1   non devono presentare una nuova domanda e il bonus sarà erogato dall’Istituto ai beneficiari con le modalità gia utilizzate in precedenza.

Tabella requisiti per i nuovi bonus Inps 1600 euro

 

CATEGORIEREQUISITINOTE 
lavoratori stagionali del turismo e terme , anche in somministrazione

  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021
  • 30 giornate di lavoro 
  • non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendente alla data del 26 maggio 2021
  • ammessi anche coloro che nel periodo abbiano avuto sia rapporti di lavoro stagionale che altri rapporti di lavoro dipendente, poi cessati.
lavoratori stagionali e somministrati di altri settori  tranne agricoltura
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio  2021
  • 30 giornate di lavoro 
  • non titolari di pensione ne Naspi ne lavoro dipendente alla data della domanda 
  • l'istruttoria sarà centrallizzata  ma l'eventuale riesame spetta alle sedi INPS . utile avere il contratto o la lettera di assegnazione alla azienda utilizzatrice
sono esclusi gli operai del settore agricolo beneficiari dell'indennità agricola
Lavoratori intermittenti
  • cessazione lavoro tra il 1 gennaio 2019 e 26 maggio 2021
  • 30 giornate di lavoro 
  • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data della presentazione della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta
sono ammessi sia i lavoratori con contratto a chiamata non obbligo di risposta che senza obbligo di risposta
Lavoratori occasionali
  • titolari di contratti occasionali  art 2222 c.c. tra il 1 gennaio 2019 e il 26 maggio 2021
  • senza contratto alla data del 26 maggio 2021
  • già iscritti alla Gestione separata alla data del 26 maggio e con almeno 1 contributo mensile versato

Lavoratori a termine  del turismo e terme
  • titolari di contratti a termine tra il 1 .1.2019 e il 26.5.2021 per almeno 30 giorni
  • titolari di contratti a termine tra il 1.1.2018 e il 31.12.2018 senza contratto alla data del 26.5. 2021 
hanno diritto i dipendenti delle aziende comprese nella tabella codici Ateco  (v. Circolare)
Incaricati vendite a domicilio
  • reddito annuo  2019 superiore a 5000 euro 
  • titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata INPS alla data del 26.5.2021
  • non titolari di altro rapporto di lavoro subordinato tranne quello intermitTente senza indennità di disponibilità

Lavoratori iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo 
  • almeno 30 contributi giornalieri versati tra il 1.1.2019 e il 26.5.2021 da cui derivi reddito non superiore a 75mila euro 
  • IN ALTERNATIVA  almeno 7 contributi giornalieri  nello stesso periodo, da cui derivi un reddito non superore a 35mila euro
  • non titolari di pensione ne lavoro dipendente alla data del 26.5.2021 della domanda, tranne lavoro intermittente senza obbligo di risposta

il messaggio iNPS 30.4.2021  specificava che i limiti di reddito di 75.000 euro e di 35.000 euro, che non devono essere superati si riferiscono al solo reddito prodotto nell’anno 2019.


Bonus INPS  lavoratori del settore agricolo e della pesca

L'indennità per gli operai agricoli a tempo determinato    istituita dal Sostegni bis è pari a 800 euro e va ai lavoratori  che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo. 

  • Non è cumulabile con le indennità del Sostegni 1 né con le relative proroghe del decreto Sostegni bis. 
  • E' cumulabile con l'assegno ordinario di invalidità di cui alla legge n. 222/1984.

Una indennità una tantum  pari a 950 euro   va invece ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari.

Entrambi i bonus sono esenti IRPEF  e per il periodo di fruizione  non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all’assegno per il nucleo familiare.

Riesame domande respinte: come si richiede

Nell'ultimo messaggio l'INPS precisa che Il termine,non perentorio, per proporre il riesame è di 20 giorni dalla data del messaggio((il che significa 7 novembre) oppure a partire dalla data di comunicazione della reiezione

 L’utente  deve inviare la documentazione  per contestare il respingimento in due modi:

  1.  attraverso il link “Esiti” nella stessa sezione del sito INPS in cui è stata presentata la domanda “Indennità COVID-19 (Decreto Sostegni Bis 2021)”,

Il messaggio precisa che per le domande respinte viene visualizzato il messaggio: “NOTA. Se l’utente ritiene di aver selezionato su tale domanda la errata categoria di appartenenza potrà, in caso di eventuale reiezione, presentare da questo stesso applicativo una richiesta di riesame”. 

ATTENZIONE  Se e l'istanza di riesame con categoria diversa non sia sufficientemente motivata al cittadino  verrà richiesto di integrare le informazioni necessarie

           2.  Altra modalità di invio della documentazione alla Struttura territoriale di competenza è la casella di posta della sede territoriale ,  denominata [email protected] ( ad esempio [email protected])

Allegato

Circolare INPS 90 2021 Indennità sostegni bis

Tag: LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI LE RIFORME DEL GOVERNO DRAGHI AGEVOLAZIONI COVID-19 AGEVOLAZIONI COVID-19 LA RUBRICA DEL LAVORO LA RUBRICA DEL LAVORO

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