Nel Quadro RM intitolato Redditi soggetti a tassazione separata e ad imposta sostitutiva. Rivalutazione dei terreni, nella sezione X vanno indicate le rivalutazioni dei terreni ai sensi dell'art 2 del DL 282/2002 e successive modificazioni
Ricordiamo che l’art. 137 del decreto legge del 19 maggio 2020, n. 34, ha disposto la proroga della rideterminazione del costo d'acquisto dei terreni pertanto le disposizioni degli articoli 5 e 7 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, si applicano anche per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola posseduti alla data del 1° luglio 2020.
Compilazione del Quadro RM, righi da RM 20 a RM 22
Nei righi da RM20 a RM22 del quadro RM del Modello Redditi Persone fisiche 2021 devono essere indicate, per il periodo d’imposta 2020, le operazioni relative alla rideterminazione del valore:
- dei terreni edificabili,
- dei terreni agricoli
- e dei terreni oggetto di lottizzazione,
per i quali il valore di acquisto è stato rideterminato sulla base di una perizia giurata di stima ed è stato effettuato il relativo versamento dell’imposta sostitutiva nella misura del 11% su tale importo.
Ricordiamo che possono essere oggetto di rivalutazione i terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 per i quali l’imposta sostitutiva è stata versata entro il 30 giugno 2020 e quelli posseduti dal 1 luglio 2020 per i quali l’imposta è stata versata dal 15 novembre 2020.
Per approfondimento sulla rivalutazone dei terreni leggi anche Le Rivalutazioni 2020 e 2021 in vista della scadenza del 30 giugno
Il versamento dell’imposta sostitutiva deve essere effettuato entro i termini suddetti:
- in un’unica soluzione
- oppure può essere rateizzato fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo, a decorrere dalla medesima data.
Sull’importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 3% annuo da versare contestualmente a ciascuna rata.
Attenzione va prestata al fatto che i soggetti che si avvalgono della rideterminazione dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2020 possono scomputare dall’imposta sostitutiva dovuta l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi terreni, sempreché non abbiano già presentato istanza di rimborso.
In caso di versamento rateale la rata deve essere determinata scomputando dall’imposta dovuta quanto già versato e dividendo il risultato per il numero delle rate.
Ipotizziamo che una persona fisica è proprietaria al 1° gennaio 2020 di un terreno edificabile:
- valore di acquisto 200.000 euro
- valore di perizia 400.000
- imposta sostitutiva dell’11% 44.000 euro (da indicare nel rigo RM 20 colonna 2)
- imposta sostitutiva versata su precedente rivalutazione dello stesso bene 9.000 euro (da indicare nel rigo RM 20 colonna 3)
- imposta dovuta per differenza pari a 35.000 (44.000-9.000) da indicare nel rigo RM 20 colonna 4
Si specifica che nel caso di comproprietà di un terreno o di un’area rivalutata sulla base di una perizia giurata di stima, ciascun comproprietario deve dichiarare il valore della propria quota per la quale ha effettuato il versamento dell’imposta sostitutiva dovuta.
Nel caso invece di versamento cumulativo dell’imposta per più terreni o aree deve essere distintamente indicato il valore del singolo terreno o area con la corrispondente quota dell’imposta sostitutiva dovuta su ciascuno di essi.
In generale per la compilazione del rigo, indicare:
- nella colonna 1, il valore rivalutato risultante della perizia giurata di stima;
- nella colonna 2, l’imposta sostitutiva dovuta;
- nella colonna 3, l’imposta eventualmente già versata in occasione di precedenti procedure di rideterminazione effettuate con riferimento ai medesimi beni che può essere scomputata dall’imposta sostitutiva dovuta relativa alla nuova rideterminazione;
- nella colonna 4, l’imposta residua da versare è pari all’importo della differenza tra l’imposta di colonna 2 e quella di colonna 3; qualora il risultato sia negativo il campo non va compilato;
- nella colonna 5, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 è stato rateizzato;
- nella colonna 6, deve essere barrata la casella se l’importo dell’imposta sostitutiva residua da versare di colonna 4 indicata nella colonna 2 è parte di un versamento cumulativo.