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BONUS ACQUA POTABILE: 10 GIORNI PER RICEVERE LA RISPOSTA DELLE ENTRATE

Bonus acqua potabile: 10 giorni per ricevere la risposta delle Entrate

Credito d’imposta al 50% per acquisto e installazione di sistemi di filtraggio, ineralizzazione,raffreddamento dell'acqua potabile. Invio comunicazione entro 28 febbraio 2022

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Pubblicate nel mese di giugno 2021 dall'Agenzia delle Entrate le regole per fruire del “Bonus acqua potabile”, il credito d’imposta previsto dalla Legge di Bilancio 2021 (L. n. 178/2020) per chi acquista sistemi utili a migliorare la qualità dell’acqua da bere in casa o in azienda e ridurre, conseguentemente, il consumo di contenitori di plastica. Tali regole sono state aggiornate dalle Entrate con il Provvedimento n. 28334 del 28 gennaio 2022.

Il bonus riguarda, in particolare, sistemi di 

  • filtraggio,
  • mineralizzazione,
  • raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare E290 

Com'è noto infatti, con lo scopo di razionalizzare l’uso dell’acqua e ridurre il consumo di bottiglie di plastica, la Legge di Bilancio 2021 ha previsto un credito d'imposta del 50%, fino ad un massimo di 1000 euro di spesa  per le spese sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022 sull'acquisto e l'installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e/o addizione di anidride carbonica alimentare finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti. L'importo massimo è pari a 5.000 euro di spesa per ogni immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni e gli enti non commerciali. Tuttavia, considerato che il tetto per la spesa complessiva è di 5 milioni di euro l’anno, l’Agenzia calcolerà la percentuale rapportando questo importo all’ammontare complessivo del credito d’imposta risultante da tutte le comunicazioni validamente presentate.

Bonus acqua potabile 2021: chi può beneficiarne

Per espressa previsione normativa possono godere del beneficio

  • le persone fisiche, 
  • i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni
  • gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.

Metodi di pagamento tracciabili 

Attenzione va prestata al fatto che l’importo delle spese sostenute deve essere documentato da una fattura elettronica o un documento commerciale in cui sia riportato il codice fiscale del soggetto che richiede il credito. Per i privati e in generale i soggetti diversi da quelli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità ordinaria, il pagamento va effettuato con versamento bancario o postale o con altri sistemi di pagamento diversi dai contanti. 

In ogni caso, per le spese sostenute prima della pubblicazione del Provvedimento di oggi 16 giugno 2021 sono fatti salvi i pagamenti in qualunque modo avvenuti ed è possibile integrare la fattura o il documento commerciale attestante la spesa annotando sui documenti il codice fiscale del soggetto richiedente il credito. 

Comunicazione delle spese sostenute

I contribuenti che intendono approfittare di questa opportunità devono compilare il modello previsto dal 1° al 28 febbraio dell’anno successivo a quello in cui hanno sostenuto la spesa, pertanto a febbraio 2022 si comunicheranno le spese sostenute nel 2021. 

Al fine di consentire all’Agenzia delle entrate di verificare l’esistenza nelle banche dati catastali delle unità immobiliari i cui dati identificativi sono riportati nella  Comunicazione, con il provvedimento del 28 gennaio 2022 viene aumentato da 5 a 10 giorni il termine massimo previsto per il rilascio, a seguito della presentazione della Comunicazione, della ricevuta che ne attesta la presa in carico ovvero lo scarto.

Scarica il Modello con le relative istruzioni

Una volta compilato il modello dovrà essere trasmesso tramite  il servizio web disponibile nell’area riservata o i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dopodiché, il bonus potrà essere utilizzato 

  • in compensazione tramite F24, 
  • nella dichiarazione dei redditi per le persone fisiche non esercenti attività d’impresa o lavoro autonomo

Allegati

Provvedimento Agenzia delle Entrate del 16.06.2021 n. 153000
Provvedimento Agenzia delle Entrate 28334 del 28.01.2022

Tag: BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA BONUS FISCALI E CREDITI D'IMPOSTA

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