Il Ministro dell’Economia Daniele Franco in audizione alla camera lo scorso 7 giugno ha dichiarato che dal 23 giugno 2021 dovrebbe aprirsi lo sportello per la presentazione delle domande per il contributo a fondo perduto alternativo. Si attende l'ufficialità da parte delle Entrate.
Attenzione: il provvedimento atteso è giunto in data 2 luglio 2021 con approvazione del modello di presentazione della istanza e le relative istruzuioni per richiedere il contributo di cui si tratta denominato ora "contributo Sostegni bis attività stagionali" Per approfondire leggi Fondo perduto alternativo: da oggi 5 luglio invio delle domande
Ricordiamo a chi spetterà questa agevolazione e cosa bisogna fare per averla.
Contributo a fondo perduto alternativo, a chi spetta
Il contributo a fondo perduto è in favore di tutti i soggetti che svolgono attività:
- d’impresa,
- arte o professione
- e che producono reddito agrario,
- titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato
- con ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del decreto (2019)
Tale contributo è alternativo a quello automatico. Leggi anche Fondo perduto sostegni bis: da oggi 16 giugno partiranno i bonifici automatici
I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, abbiano beneficiato del contributo automatico, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo risultante in base nuovi parametri.
Il contributo alternativo spetta a condizione che:
- l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
- sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.
Si specifica che potrebbe accadere che il contributo già riconosciuto nel frattempo venga scomputato dall’agenzia da quello da riconoscere. Qualora invece dal calcolo con i diversi parametri su base mensile dovesse scaturire un contributo inferiore l’agenzia non darà seguito alla istanza.
Il contributo a fondo perduto alternativo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui la partita IVA risulti non attiva alla data di entrata in vigore del decreto-legge (26 maggio 2021), agli enti pubblici di cui all’articolo 74, nonché ai soggetti di cui all’articolo 162-bis del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Contributo a fondo perduto alternativo, come si calcola (dal 23 giugno probabile l'invio delle istanze)
Per il contributo alternativo possono verificarsi due casi:
Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla:
- differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
- e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:
- 60% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.
Per i soggetti che NON hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto- legge 22 marzo 2021, n. 41, l’ammontare del contributo alternativo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla:
- differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021
- e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 con percentuali diverse ossia:
- 90% per i soggetti con ricavi e compensi 2019 non superiori a centomila euro
- 70% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;
- 50% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;
- 40% per i soggetti con ricavi o compensi 2019 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;
- 30% per i soggetti con ricavi o compensi indicati 2019 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.