Con Risoluzione n 5/E dell'11 giugno 2021 il MEF Ministero dell'economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in materia di IMU e di TARI concernente:
- gli immobili posseduti in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato
- che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia,
- residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia
In particolare, si chiede di conoscere la corretta applicazione dell'art. 1, comma 48 della legge di bilancio 2021 che prevede che "A partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi".
Il chiarimento sinteticamente specifica che si può affermare che nell’ambito della categoria di “pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l’Italia” rientrano:
- sia le pensioni in regime europeo
- sia quelle in regime di convenzione bilaterale (con alcune eccezioni sotto elencate)
- e che tali considerazioni valgono per usufruire della riduzione alla metà dell’IMU e per il versamento della TARI dovuta in misura ridotta di due terzi.
E' comunque escluso dal perimetro applicativo della disposizione agevolativa il caso in cui la pensione è maturata esclusivamente in uno Stato estero, dal momento che in questa ipotesi manca uno dei requisiti espressamente richiesti dalla legge
Il MEF innanzitutto ha chiarito che il regime agevolativo in commento non può essere concesso indipendentemente dal Paese di residenza, poiché la norma prevede espressamente, tra le altre condizioni, che sussista anche quella della residenza “in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia”, indicando con questa locuzione che ci deve essere coincidenza tra lo Stato di residenza, diverso dall’Italia, e lo Stato che eroga la pensione.
Inoltre è stato chiarito che in relazione alla specifica richiesta contenuta nel quesito, che in materia previdenziale la definizione di pensione in regime internazionale indica una pensione maturata in regime di totalizzazione internazionale e, quindi, mediante cumulo dei periodi assicurativi maturati in Italia con quelli maturati:
- in Paesi UE, SEE (Norvegia, Islanda e Liechtenstein),
- Svizzera (pensione in regime comunitario) e Regno Unito, consultabili al seguente link https://www.inps.it/prestazioniservizi/paesi-dellunione-europea-e-altri-stati-che-applicano-i-regolamenti-comunitari-disicurezza-sociale
- in Paesi extraeuropei che hanno stipulato con l’Italia convenzioni bilaterali di sicurezza sociale (pensione in regime di convenzione bilaterale), consultabili al seguente link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/paesi-extra-ue-convenzionati
Si precisa che, per:
- Messico
- Repubblica di Corea
le relative convenzioni NON prevedono la totalizzazione internazionale della pensione dei periodi assicurativi, in questi casi perciò non è applicabile il regime previsto dal comma 48 dell’art. 1 della citata legge di bilancio 2021.