Il co.co.pro. non è inquadrabile come dipendente dell'impresa solo sulla base del fatto che osserva un orario di lavoro fisso e prestabilito.
Lo afferma la Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 16720 del 14 giugno 2021, nella quale ha chiarito che il lavoratore può essere inquadrato come dipendente qualora il giudice accerti attraverso altri indici "concorrenti" che l'attività definita nel contratto rientra nello schema tipico del lavoro subordinato.
Nel caso specifico la corte di appello di Cagliari aveva stabilito per una lavoratrice lo svolgimento di attività lavorativa (come addetta alle pulizie e alla sorveglianza) diversa e incompatibile con quella dedotta nel contratto a progetto (educatrice scolastica con compiti di vigilanza e controllo degli studenti nell'ambito di corsi di formazione professionale anche per l'osservanza di un orario di lavoro pari a 8.30 - 17.30 dal lunedì al venerdì e 8.30 - 14 il sabato.
La Cassazione rileva che "ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e lavoro autonomo, la originaria volontà delle parti, intesa come programma negoziale pattuito rileva fino a quando non sia comprovato uno scostamentnella concreta fase di attuazione del rapporto " per fatti concludenti " .
Riguardo al contratto a progetto, ricorda, è stato effettivamente sottolineato che deve attribuirsi maggiore rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, rispetto al "nomen iuris" adottato (Cass. n. 22289 del 2014).
Inoltre, nell'ipotesi di un lavoro che può essere svolto sia in regime di autonomia che di subordinazione, come nel caso specifico di educatrice e sorvegliante, il lavoratore puo ( e deve ) fornire, nonostante la diversa qualificazione data al rapporto, la prova della subordinazione, anche in via indiziaria.
Per gli ermellini la sentenza impugnata non ha, invece , indicato in base a quali criteri rapporto di lavoro sia da ritenere di natura subordinata, se non per il solo elemento delll'orario continuativo settimanale. Ha sottolineato invece lo svolgimento (anche) di attività ulteriore rispetto a quella oggetto del contratto a progetto, aspetto non rilevante per definire la natura del rapporto
La corte ricorda che .che il problema della qualificazione del rapporto può risultare complesso e in particolare "nel lavoro dell'insegnante è difficilmente verificabile il criterio dell'eterodirezione", mentre sottolinea l'importanza degli altri indici , concorrenti tra loro:
- inserimento nell'organizzazione,
- vincolo di orario, esclusività del rapporto,
- intensità della prestazione,
- inerenza al ciclo scolastico, alienità dei mezzi di produzione,
- retribuzione fissa a tempo senza rischio di risultato;
Nel precedente Cass. n. 8028 del 2003 in particolare è stato ritenuto decisivo il mancato inserimento in un quadro organizzativo complessivo, nonostante il vincolo di presenza, di orario e di rispetto dei programmi;
Conclude quindi che la valutazione sul fatto che l'attività specificata nel contratto di lavoro a progetto e le ulteriori prestazioni lavorative richieste ossero inquadrabili nello schema legislativo del lavoro subordinato, non è stata adeguatamente compiuta dal giudice di merito, motivo per il quale la sentenza impugnata vienei cassata e rinviata alla Corte di appello di Cagliari, in diversa composizione.