Con Decreto n 135 dell'11 giugno il Ministro del Lavoro ai sensi dell'art 58 comma CTS Codice del Terzo Settore nomina il Consiglio Nazionale del Terzo Settore.
In base al Dlgs 117/2017, i componenti restano in carica tre anni e dopo la designazione avvenuta nel 2018, si individuano i componenti per il prossimo triennio.
Si specifica che i nominati aventi diritto di voto non possono essere nominati per più di due mandati consecutivi
Il consiglio nazionale è così composto:
- presieduto dal ministro del Lavoro,
- dieci rappresentanti effettivi designati dal Forum nazionale del Terzo settore, quale associazione di enti più rappresentativa sul territorio nazionale.
- quindici rappresentanti delle reti associative
- cinque esperti di comprovata esperienza in materia di terzo settore
- tre rappresentanti delle autonomie regionali e locali
- un rappresentante designato dal CSV net associazione dei centri si servizio per il volontariato
- e altri membri senza diritto di voto
Il Consiglio elegge a maggioranza assoluta il suo vice presidente
Ricordiamo che ai sensi dell'art 60 del cts il Consiglio Nazionale del Terzo Settore ha le seguenti funzioni:
- esprime pareri non vincolanti, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano il Terzo Settore;
- esprime parere non vincolante, ove richiesto, sulle modalità di utilizzo delle risorse finanziarie previste dal Codice del Terzo Settore;
- esprime parere obbligatorio non vincolante sui modelli di bilancio e sulle linee guida in materia di bilancio sociale e di valutazione di impatto sociale dell’attività svolta dagli enti del Terzo settore;
- designa un componente nell’organo di governo della Fondazione Italia Sociale;
- è coinvolto nelle funzioni di vigilanza, monitoraggio e controllo, con il supporto delle reti associative nazionali;
- designa i rappresentanti degli enti del Terzo settore presso il CNEL.