L'Agenzia delle Entrate nel preventivo 2021 parrebbe puntare a perseguire gli stessi obiettivi dell’anno 2019, benché in mezza parte del tempo a disposizione, addizionando gli accertamenti 2020 (rinviati causa Covid) con quelli 2021.
Ozioso immaginare allora per il contribuente, una ripresa economica caratterizzata da un’amministrazione finanziaria indaffarata a notificare atti impositivi nel bel mezzo di una ripartenza; ne discende di importanza fondamentale avere cortezza di queste particolari notifiche rinviate causa emergenza sanitaria.
Si legga la norma che, sebbene prolissa, è punto di partenza.
Il D.L. 34/2020 all’art.157 recita:
Proroga dei termini al fine di favorire la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti d'imposta, di liquidazione e di rettifica e liquidazione, per i quali i termini di decadenza, calcolati senza tener conto del periodo di sospensione di cui all'articolo 67, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, scadono tra l'8 marzo 2020 e il 31 dicembre 2020, sono emessi entro il 31 dicembre 2020 e sono notificati nel periodo compreso tra il 1° marzo 2021 e il 28 febbraio 2022, salvi casi di indifferibilità e urgenza, o al fine del perfezionamento degli adempimenti fiscali che richiedono il contestuale versamento di tributi.
L’accorto lettore noterà per la prima volta in materia Tributaria, una rottura tra genesi dell’atto impositivo e notifica del medesimo, ovverosia “atto emesso” entro il 2020 e atto notificato entro il 28/02/2022.
Si badi bene, “entro il 31/12/2020” indica che se l’accertamento viene emesso oltre tale termine, benché notificato tra 1/03/2021 e il 28/02/2022, è nullo.
Sorge quindi spontanea la domanda: cosa si intende per atto emesso?
Per “emesso” si intende atto prodotto in formato digitale, sottoscritto dal responsabile o da un suo delegato con firma digitale e registrato in uscita nel sistema di gestione documentale (registro di protocollo).
Nei casi di impossibilità di procedere con la firma digitale, il documento analogico può sempre essere sottoscritto con firma autografa e protocollato.
La protocollazione diviene allora l’elemento fondamentale la cui funzione è garantire la provenienza del documento e l’attribuire certezza alla data, inoltre il registro protocollo nasce come elemento di trasparenza dell’attività amministrativa e quindi consultabile dal pubblico.
Tralasciando la querela del falso del registro protocollo (strada impervia), il contribuente allora per gli atti che avrebbero dovuto essere notificati nel 2020 ma che arriveranno nel 2021, non tralasci di verificarne la genesi ovverosia la protocollazione.