L'assistenza sindacale nelle procedure di conciliazione garantisce la validità degli accordi presi, ma solo se tale assistenza è adeguata . Questo quanto afferma l' Ordinanza di Cassazione n. 16154 del 9 giugno 2021
Il caso riguardava un lavoratore che chiedeva la cssazione della sentenza di appello per quello che ritenevaun accordo transattivo con il datore di lavoro non valido per vari motivi
La cassazione ritiene infondati tutti i motivi addotti dal lavoratore che andavano dalla irregolarita del calcolo del tfr di competenza alla mancata assistenza da parte del rappresentante sindacali . Il ricorrente deduceva in particolare l'errata applicazione degli artt. 410, 411 c.p.c., 2113 c.c. e violazione dell'art. 112 c.p.c., per la ritenuta validità dell'accordo sindacale tra le parti, in mancanza di una propria tutela effettiva da parte del rappresentante sindacale. Si riteneva infatti insufficiente la sola sua presenza perche non si erano personalmente conosciuti prima, né aveva da lui ricevuto informazioni approfondite sul contenuto
il motivo secondo la Suprema Corte è infondato in quanto gli accordi di rinuncia, le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di lavoro previsti da disposizioni inderogabili di legge o di contratti collettivi, contenute in verbali di conciliazione conclusi in sede sindacale, non sono impugnabili, purche l'assistenza prestata dai rappresentanti sindacali sia stata effettiva, così da porre il lavoratore in condizione di sapere a quale diritto rinunci e in quale misura ( questo affermava anche Cass. 23 ottobre 2013, n. 24024; Cass. 4 settembre 2018, n. 21617).
L''assistenza effettiva dell'esponente sindacale deve essere idonea a sottrarre il lavoratore a quella condizione di inferiorità che potrebbe indurlo altrimenti ad accordi svantaggiosi. La corte ritiene sufficiente alla realizzazione di tale scopo l'idoneità dello stesso rappresentante sindacale a prestare in sede conciliativa l'assistenza prevista dalla legge e precisa che su tale idoneità è prova non solo la compresenza del predetto e dello stessoa lavoratore al momento della conciliazione ma anche il fatto che il lavoratore non ha termpestivamente contestato la mancanza di assistenza . Questo principio era stato affermato in Cass. 3 settembre 2003, n. 12858);
Dato che la Corte territoriale ha correttamente applicato i suenunciati principi, avendo di fatto accertato l'adeguatezza dell'assistenza sindacale del lavoratore conciliativa davanti al giudice, senza alcuna eccezione e con l'accettazione finale del lavoratore, la sentenza risulta insindacabile in sede di legittimità.