Inps ha comunicato nel messaggio 2204 del 8 giugno 2021 i termini di prescrizione per l'utilizzo dei permessi art. 33 legge 104 1992 e del Congedo straordinario art. 42 d.lgs.151 2001 garantiti per le persone disabili e per l' assistenza da parte dei loro familiari .
Secondo l'Istituto tali prestazioni devono ritenersi soggette alla prescrizione ordinaria decennale in quanto la normativa non prevede termini specifici .
Inoltre , essendo posti a carico della Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, sono esclusi dalle previsioni di cui all'art 47 del DPR n. 639/1970 in materia di decadenza "sostanziale" dall'azione giudiziaria.
Vale la pena ricordare che la legge 104 1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) prevede permessi speciali indennizzati dall'INPS per i lavoratori disabili o per familiari che devono prestare assistenza a congiunt in situazione di disabilità grave con tre modalità di utilizzo:
- 3 giorni di permesso al mese, frazionabili anche in ore ( 2 ore di permesso se orario di lavoro pari o superiore a 6 ore ovvero 1 ora di permesso se inferiore a 6 ore per tutti i giorni del mese).
- 2 anni di congedo straordinario nell’intero arco della vita lavorativa, che può anche essere richiesto in modalità frazionata,
- il prolungamento del congedo parentale per figli disabili con la durata massima di 3 anni, da fruire come 2 ore di permesso giornaliero indennizzato, oppure di 3 giorni mensili di permesso retribuito, sino al compimento del dodicesimo anno d’età del bambino.
Al congedo retribuito di 2 anni come modificato ddal dgls 151 2001 aanno diritto, nell'ordine :
- il coniuge convivente o parte dell’unione civile convivente della persona disabile in situazione di gravità
- padre o madre, anche adottivi o affidatari anche non conviventi , della persona disabile in situazione di gravità in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge
- figlio convivente
- fratello o sorella convivente
- parente o affine entro il terzo grado convivente
Il congedo e i permessi non possono essere richiesti da più di una persona per l’assistenza dello stesso disabile.
Spettano due anni di congedo retribuito per ciascuna persona disabile e nell’arco di tutta la carriera lavorativa del dipendente.