Pare giungere al termine l'annosa diatriba tra INPS e Cassazione sulla determinazione dell'imponibile contributivo per i soci di srl non lavoratori, iscritti alla gestione artigiani e commercianti. Dall'anno di imposta 2020 non rientrano piu i redditi di capitale in caso di partecipazione agli utili in srl senza apporto di lavoro . Lo afferma la circolare INPS 84 del 10 giugno 2021.
L'istituto ricorda che l'’articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito in legge disciplina la determinazione del reddito imponibile per gli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti prevedeva che: “A decorrere dall’anno 1993, l’ammontare del contributo annuo fosse rapportato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF per l’anno al quale i contributi stessi si riferiscono”.
Con la circolare n. 102 del 12 giugno 2003, al paragrafo 2, l’Istituto aveva precisato che la base imponibile andava calcolata tenendo conto anche della parte del reddito d’impresa dichiarato dalla S.r.l. ai fini fiscali e attribuita al socio in ragione della quota di partecipazione agli utili anche se non distribuiti ai soci
Ora con la nuova circolare l'inps si adegua alle indicazioni del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali che, con la nota prot. n. 7476 del 16 luglio 2020, ha condiviso l’orientamento recente della Corte di Cassazione (cfr. le sentenze n. 21540/2019, n. 23790/2019, n. 23792/2019, n. 24096/2019 e n. 24097/2019), secondo cui devono essere esclusi dalla base imponibile contributiva i redditi di impresa attribuiti agli iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali derivanti dalla partecipazione a società di capitali nella quale i lavoratori autonomi non svolgono attività lavorativa.
In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato come, tenuto conto della differenziazione tra redditi di impresa (di cui all’articolo 55 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, recante “Testo unico delle imposte sui redditi”) e redditi di capitale (di cui all’articolo 44 del D.P.R. n. 917/1986), le disposizioni di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 384/1992 individuano la base imponibile dell’obbligazione contributiva per i soggetti iscritti alle Gestioni speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali nei redditi di impresa denunciati ai fini IRPEF, a cui non è possibile ascrivere i redditi di capitale.
In merito, la Corte di Cassazione (cfr. la sentenza n. 23790/2019) ha evidenziato che, dal quadro giuridico di riferimento, appare che per i soci di società commerciali la condizione essenziale perché sorga l'obbligo contributivo nella Gestione degli artigiani e dei commercianti è quella della "partecipazione personale al lavoro aziendale", mentre “la sola percezione di utili derivanti da una mera partecipazione (senza lavoro) in società di capitali non può far scattare il rapporto giuridico previdenziale, atteso che il reddito di capitale non rientra tra quelli costituzionalmente protetti.
L'istituto precisa che restano ferme le regole ordinarie di obbligo contributivo in caso di svolgimento dell’attività lavorativa all’interno di società di capitali da parte dei soggetti che hanno quote di partecipazione nelle stesse società.
Considerati gli oggettivi profili di complessità della normativa in esame le nuove indicazioni avranno effetto con decorrenza a partire dall’anno di imposta 2020.