La cassa integrazione COVID 19 istituita dal dl 18 2020 sta per scadere vediamo cosa succede dal 1 luglio 2021 in tema di Cassa integrazione ordinaria .
Dal 1 luglio le aziende manifatturiere e dell'edilizia potranno accedere nuovamente alla Cassa integrazione ordinaria disciplinata dal dlgs 148/ 2015, con alcune deroghe e alcuni paletti confermati . Di seguito un sintetico riepilogo.
Si segnala che in data 9 agosto INPS ha publicato una circolare completa di riepilogo degli ammortizzatori sociali in vigore nel 2021 a seguito degli ultimi decreti-legge (leggi l'articolo CIGO e CIGS 2021 Istruzioni e codici Inps fa il punto)
Deroghe transitorie per la CIGO 2021
- Sono assenti fino a dicembre 2021 i contributi addizionali pari al 9-12 e 15% . Ma attenzione , la deroga sarà applicabile solo entro le risorse stanziate a questo fine dal Sostegni bis, pari a 163,7 milioni di euro
- resta attivo per i periodi in cui si utilizza questo ammortizzatore il divieto di licenziamento
Regole ordinarie confermate
- durata massima 13 settimane continuative, prorogabile trimestralmente fino a un massimo di 52 settimane. In caso di utilizzo massio un anuova richiesta puo essere proposta solo dopo almeno 52 settimane di normale attivita' lavorativa. Entro questi limite le ore di CIGO non possono superare per oltre un terzo le ore ordinarie lavorabili
- la CIGO è applicabile ai lavoratori con almeno 90 giorni di anzianità nella stessa sede produttiva (questo limite non si applica per la CIGO Eone richiedibili per gli eventi non evitabili come meteo avverso )
- per l'accesso è necessario che gli eventi che causano riduzione di attività devono essere transitori e non imputabili all'impresa o ai la oratori
- obblgatorio l'informativa e consultazione con le rappresentanze sindacali
- obbligo di presentazione di relazione dettagliata sulle motivazioni della richiesta, sottoscritta dal legale rappresentante in cui si dichiara che comunque l'azienda resta attiva sul mercato
- termine di invio entro 14 giorni dalla sospensione o riduzione dell'attività. In caso di invio ritardato la Cassa viene assicurata solo per la settimana precedente al data della richiesta.
Campo di applicazione della CIGO secondo il D.LGS 148 2015:
La disciplina delle integrazioni salariali ordinarie e i relativi obblighi contributivi si applicano a:
a) imprese industriali manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell'energia, acqua e gas;
b) cooperative di produzione e lavoro che svolgano attivita' lavorative similari a quella degli operai delle imprese industriali, ad eccezione delle cooperative elencate dal Decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 602;
c) imprese dell'industria boschiva, forestale e del tabacco;
d) cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attivita' di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri per i soli dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato;
e) imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e di sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
f) imprese industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
g) imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
h) imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
i) imprese addette all'armamento ferroviario;
l) imprese industriali degli enti pubblici, salvo il caso in cui il capitale sia interamente di proprieta' pubblica;
m) imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini;
n) imprese industriali esercenti l'attivita' di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo;
o) imprese artigiane che svolgono attivita' di escavazione e di lavorazione di materiali lapidei, con esclusione di quelle che svolgono tale attivita' di lavorazione in laboratori con strutture e organizzazione distinte dalla attivita' di escavazione.