Il collaboratore coordinato che chiede la dovuta indennità di disoccupazione non la ottiene per il mancato versamento dei contributi da parte del datore di lavoro: secondo la Cassazione l'INPS ha ragione.
L'incredibile conclusione della Corte nella sentenza n. 11430 2021 nasce dall'interpretazione di una mancanza normativa piu che da una interpretazione letterale della legge . Il principio dell'automatismo delle prestazioni previdenziali è stabilito chiaramente dallart 2116 cc. ma solo per il lavoratori subordinati mentre per i collaboratori solo una norma di rango inferiore come il DL 282 1996 delega il committente al versamento dei contributi anche a nome del collaboratore, con rivalsa sul compenso che viene versato. In caso di mancato versamento essendo il collaboratore titolare legale dell'obbligo,i diritti connessi come l'indennità di disoccupazione vengono naturalmente a cadere.
Ma vediamo con ordine e piu in dettaglio il caso concreto:
Una collaboratrice con contratto a progetto aveva fatto richiesta all'INPS dell'indennità di disoccupazione per i co.co.pro prevista dal dl 185 2008 allora in vigore (poi sostituita dalla DIScoll ex L. 92-2012) ma le era stata rifiutata per i mancati versamenti dei contributi da parte del datore di lavoro alla Gestione separata . La Corte di appello aveva condannato l'INPS al pagamento basandosi sul fatto che il versamento è affidato ai datori di lavoro , analogamente a quando avviene per i lavoratori subordinati che poi trattengono la quota dalla retribuzione.
La Cassazione invece ha ribaltato la lettura della Corte affermando che il lavoratore autonomo è il solo titolare dell'obbligazione contributiva anche se materialmente il versamento è affidato al datore di lavoro. L'obbligo come detto in precedenza è previsto dal DM 282 1996 per i parasubordinati e gli amministratori.
La cassazione specifica inoltre che la collaboratrice avrebbe dovuto versare autonomamente tutti i contributi recuperando la parte a carico del datore di lavoro con un altro ricorso (!).
La suprema corte nello specifico ha affermato non è condivisibile il ragionamento dei giudici di merito dove ritengono che " essendo la parte odierna controricorrente iscritta alla Gestione separata, con onere del versamento dei contributi da parte del committente anche per la quota a carico del prestatore, sarebbe stato del tutto irragionevole addossarle le conseguenze di un inadempimento che oggettivamente non è le imputabile; e, richiamando l'estensione che questa Corte ha datodell'azione risarcitoria ex art. 2116 comma 2° c.c. alle fattispecie dell'agente o del medico convenzionato che lamentavano il mancato versamento dei contributi previdenziali in loro favore (cfr. Cass. nn. 8398 del 1987 e 12517 del 2003), hanno argomentato che il medesimo parallelismo giustificherebbe l'estensione a quest'ultimo anche del principio di automaticità di cui all'art. 2116, comma 1°, c.c."
Spiegano invece che nel rapporto di lavoro di tipo subordinato " il lavoratore è affatto estraneo al rapporto contributivo, che si costituisce esclusivamente tra il datore di lavoro e l'ente previdenziale....Affatto diversa è la disciplina dettata dall'art. 2, commi 26 ss., I. n. 335/1995, per i lavoratori autonomi titolari di
rapporti di collaborazione coordinata e continuativa: per costoro, infatti, l'art. 2, I. n. 335/1995, oltre a prevedere l'obbligo personale di iscrizione alla Gestione separata (comma 26) e a stabilire che «hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce ma "demanda ad un decreto ministeriale di definire «le m odalità ed i termini per il versamento del contributo (...) Il che equivale a dire che gli iscritti alla Gestione separata restano personalmente obbligati al pagamento del contributo".