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MONETA ELETTRONICA: SI SCONTA L'IMPOSTA DI BOLLO SOLO IN CASO D'USO

Moneta elettronica: si sconta l'imposta di bollo solo in caso d'uso

Le entrate chiariscono che la moneta elettronica (carte virtuali) è assimilabile ai contratti di pagamento e pertanto sconta il bollo solo in caso d'uso.

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L'agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla moneta elettronica ovvero carte virtuali quali ad esempio le app mobili per smartphone.

In particolare con Risposta a interpello n 412 del 16 giugno si specifica che, poiché i servizi resi con le carte di pagamento sono sostanzialmente analoghi a quelli che possono essere resi tramite il conto di pagamento, la disposizione agevolativa dell'art. 2, comma 150 della legge n. 662 del 1996, che prevede l'applicazione dell'imposta fissa di bollo ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso, risulta applicabile anche per i contratti dei conti di pagamento. 

Il soggetto istante è una banca la quale dichiara di svolgere attività di emissione di moneta elettronica, nonché di rendere prestazioni di servizi di pagamento.

Essa mette a disposizione della propria clientela soluzioni di pagamento che spaziano:

  • dalle carte prepagate nominative dotate di IBAN, 
  • alle più evolute digitalmente, come i conti di moneta elettronica (es. carte virtuali su smartphone, App, WebApp) e i conti di pagamento. 

I prodotti citati, secondo l'istante, consentono al cliente di effettuare pagamenti presso gli esercizi convenzionati e sui marketplace digitali impartendo l'ordine di pagamento sui conti di moneta elettronica o sui conti di pagamento, con la medesima procedura prevista per le carte di pagamento; di trasferire denaro mediante Sepa Credit Transfer (SCT) e Sepa Direct Debit (SDD), nonché di prelevare moneta presso gli sportelli automatici del Gruppo. 

La Banca chiede chiarimenti in merito all'applicabilità della imposta di bollo ai servizi di pagamento attivati attraverso i nuovi dispositivi di moneta elettronica (quali ad esempio le app mobile per smartphone).

Le Entrate innanzitutto specificano che nel caso in esame, la funzione principale dei conti di moneta elettronica è proprio quella di facilitare le movimentazioni finanziarie tra cliente, venditore/acquirente e intermediario, garantendone la tracciabilità come avviene con le carte di pagamento. 

Nell'ipotesi dei conti di moneta elettronica, infatti, emerge una sostanziale coincidenza di scopi e di funzionalità di tali prodotti con le carte di pagamento, perciò a tali prodotti (es. carte virtuali su smartphone, App, WebApp) si ritiene siano da includere nella disciplina agevolativa in esame in base ad un'interpretazione, in senso evolutivo, della normativa stessa. 

Per ciò che concerne i contratti dei conti di pagamento, disciplinati dal d.lgs. n. 11 del 2010 e modificato dal d.lgs. n. 37 del 2017, l'agenzia ricorda che il conto di pagamento è un servizio che si sostanzia e si esaurisce nell'attivazione di un conto sul quale il cliente versa una somma di denaro che potrà utilizzare per le operazioni di pagamento.

In merito alla differenza tra il conto di pagamento ed il conto corrente bancario, la Circolare 1° marzo 2013, n. 15/E ha chiarito che in "linea generale il conto di pagamento contempla un novero di servizi più limitato rispetto a quelli normalmente connessi a un conto corrente bancario. Anche i relativi contratti sono soggetti a norme analoghe ma non del tutto coincidenti, considerato che la disciplina del conto di pagamento, a differenza di quella del conto corrente, è stata oggetto di armonizzazione a livello europeo nell'ambito della regolamentazione sui servizi di pagamento (Direttiva 2007/64/CE)".

La disposizione contenuta nell'articolo 1 del citato d.lgs. n. 11 del 2010, prevede che rientrano fra i servizi di pagamento sia «l'esecuzione di operazioni di pagamento mediante carte di pagamento», sia i «servizi che permettono di depositare il contante su un conto di pagamento nonché tutte le operazioni richieste per la gestione di un conto di pagamento». 

La normativa riconosce che mediante la carta di pagamento e il conto di pagamento sono resi servizi riconducibili alla medesima tipologia. 

Pertanto, poiché i servizi resi con le carte di pagamento sono sostanzialmente analoghi a quelli che possono essere resi tramite il conto di pagamento, si ritiene che la disposizione agevolativa che prevede l'applicazione dell'imposta fissa di bollo ai contratti relativi alle carte di pagamento solo in caso d'uso, risulta applicabile anche per i contratti dei conti di pagamento. I conti di pagamento sono da considerare un’evoluzione tecnologica delle carte di pagamento, poichè vi è la dematerializzazione della parte fisica di una carta di pagamento costituita dalla tessera plastificata e pertanto devono fruire della tassabilità solo in caso d’uso prevista per le carte di pagamento.

Per completezza l'agenzia ricorda che resta pienamente applicabile l'esenzione dall'imposta di bollo in modo assoluto prevista dall'art. 28 della tabella allegata al d.P.R. n. 642 per i «Conti di base riservati alle fasce di clientela socialmente svantaggiate individuate ai sensi del comma 1 dell'articolo 126 - viciesquater del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». 

Allegato

Risposta a interpello del 16.06.2021 n. 412

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